Respinto l’appello di Ryanair, confermata la sentenza del Tar del Lazio

E’ confermato il no agli ‘extra-costi’ previsti sui biglietti aerei per gli accompagnatori dei ‘passeggeri speciali’, ovvero i minori di 12 anni e i disabili.

L’ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha respinto un appello proposto da Ryanair Dac per sollecitare la riforma della decisione a lei sfavorevole pronunciata dal Tar del Lazio nel novembre 2022.

In sostanza, la questione oggetto del giudizio concerneva l’applicazione di un costo extra (ulteriore rispetto al costo già sostenuto per l’acquisto del biglietto) per la fruizione del servizio di selezione del posto a sedere a bordo dei velivoli, e relativamente all’applicazione di tale costo extra anche per il posto dell’accompagnatore dei minori di 12 anni oltreché delle persone con mobilità ridotta. In esito alla presentazione di un esposto da parte del Codacons, l’Enac costituì un apposito gruppo di lavoro per accertare la correttezza e la legittimità di tale policy. A conclusione dell’istruttoria fu deciso l’obbligo per le compagnie aeree di assegnare gratuitamente all’accompagnatore di persone con difficoltà motoria ovvero dei bambini sino a 12 anni un posto vicino. Ryanair impugnò il tutto al Tar del Lazio, in particolare nella parte in cui l’obbligo fu previsto anche con riferimento al posto dell’accompagnatore dei minori; il ricorso fu respinto.

Per il Consiglio di Stato “come ritenuto dal primo giudice, la vicinitas, da mero onere atto ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo di trasporto in condizioni di sicurezza, assume la configurazione di vero e proprio obbligo nell’eventualità in cui il vettore non sia in grado di assicurare una modalità alternativa di tutela della sicurezza delle SCP (ovvero delle Special Categories of Passengers, ossia minori e passeggeri con ridotta mobilità. Ndr)”. La modalità alternativa di garanzia della safety “potrebbe infatti consistere esclusivamente, come ben evidenziato dal primo giudice, nell’affiancamento al passeggero appartenente all’indicata categoria di un assistente di volo; soluzione questa di difficile applicazione, comportando un costo notevole a carico delle compagnie aeree”.

Ciò posto, secondo i giudici di Palazzo Spada “la safety assicurata dalla vicinitas dell’accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. La necessità della contiguità dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all’obbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento”.

Redazione ANSA

 

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