Da un lato c’è una difficoltà organizzativa evidente da parte dei comuni, perchè le telecamere funzionano verificando il numero di targa e non il permesso disabili sul parabrezza. Dall’altro, è altrettanto evidente che tutta la questione poteva essere risolta in maniera rapida e semplice nel momento in cui era stato presentato il regolare permesso. Ricordiamo allora che il permesso vale anche al di fuori del Comune che lo ha emesso, e che anche per evitare abusi, la legge stabilisce le modalità di rilascio dei pass invalidi.
Secondo i giudici togati, in ogni caso non possono essere imposti ulteriori obblighi tramite ordinanze, come quello di comunicare il numero di targa dell’auto sul quale viene usato il pass. E comunque una tale omissione non può essere la causa di una multa. Il comune deve predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica di leale collaborazione con l’utente stradale affetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest’ultimo oneri o obblighi ulteriori.
Caso chiuso? No, perchè la decisione finale su queste multe torna al Tribunale di Milano, che dovrà però adeguarsi alla linea dettata dalla Cassazione.