RC Auto e telecamere non omologate, addio multe automatiche

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RC auto digitale, dematerializzazione, omologazione dei sistemi di videosorveglianza per stanare e sanzionare chi circola senza assicurazione. Potremmo ricopiare il nostro articolo del 13 gennaio 2016 per dirvi che non è cambiato nulla, o quasi.

Il Ministero dei trasporti, sordo ad ogni sollecitazione delle forze dell’ordine e delle imprese di assicurazioni, non ha ancora dato il via libera all’omologazione di autovelox, Tutor, Telepass, telecamere ZTL e sistemi comunali di videosorveglianza. Perché? Un mistero, a quanto pare più burocratico che tecnico. Un ritardo ingiustificabile: il quadratino di carta dell’assicurazione è scomparso dai parabrezza il 18 ottobre 2015.

di  @pinobruno (Fonte ANIA, IVASS)

Banche dati e deterrenza

Così, di fatto, si riduce l’effetto deterrente indotto dalla dematerializzazione dei contrassegni e dall’interconnessione tra piattaforme informatiche e il database Banca dati dei veicoli assicurati e Archivio Integrato Antifrode (AIA), nel quale confluiscono in tempo reale le informazioni della banca dati sinistri dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), degli archivi della Motorizzazione Civile, del Pubblico registro automobilistico, della Consap (Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici) e dell’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici).

In teoria dovrebbe bastare leggere una targa e sapere subito se il veicolo è in regola con l’assicurazione. E dovrebbe essere possibile in modo automatico, senza intervento umano.

In realtà ci sono ancora problemi di interconnessione tra la banca dati della Motorizzazione e quella del PRA, due registri quasi fotocopia che si parlano poco e male. Il PRA, comunque, è destinato a confluire nella Motorizzazione e dunque è solo questione di tempo.

Il problema dei mezzi non assicurati, dunque, almeno per ora resta uguale a sé stesso.

Ad oggi – ci ha confermato l’ANIA – il 7,6 per cento dei veicoli in movimento sulle strade italiane non ha copertura RC auto. Significa che essere coinvolti in un incidente con una di queste auto può essere un problema molto grave. È inoltre uno dei motivi indiretti dei costi elevati delle polizze RC: pagare tutti per pagare meno. L’IVASS ricorda in proposito che “l’obiettivo della dematerializzazione del contrassegno è principalmente quello di contrastare il fenomeno dell’evasione dell’obbligo assicurativo, anche al fine di promuovere significative riduzioni dei premi di assicurazione”.

Il Ministero dei Trasporti latita

Per responsabilità del Ministero dei trasporti, dunque, al puzzle della dematerializzazione e della lotta agli evasori manca il tassello più importante, che permetterebbe alle forze dell’ordine di esercitare un controllo telematico capillare del fenomeno.  Se autovelox, Tutor, Telepass, telecamere ZTL e sistemi comunali di videosorveglianza ottenessero l’omologazione, i sistemi informatici potrebbero confrontare i numeri di targa con le banche dati, verificare se il veicolo è in regola con l’assicurazione e, in caso contrario, far partire la sanzione automatica, cioè emettere verbali in remoto. Sarebbe impossibile circolare senza RCA ed evitare la multa.

La banca dati interconnessa, raro esempio in Italia, è sempre aggiornata, perché tutte le compagnie assicuratrici sono obbligate a registrare ogni nuova polizza o rinnovo. In questo modo, anche pochi minuti dopo la stipula del contratto, è possibile circolare senza il pericolo di essere segnalati come trasgressori. Che le banche dati siano aggiornate lo dice l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: anche grazie alle ispezioni fatte nell’ultimo anno, attualmente circa il 98 per cento delle polizze è registrato in banca dati entro 24 ore dall’emissione.

Il veicolo che mi ha tamponato è assicurato? Posso saperlo subito

D’altronde ogni automobilista deve avere in auto il certificato di assicurazione, tuttora previsto dell’art. 180 del Codice della Strada, in formato cartaceo o digitale (esempio: file su Smart phone). Anche la polizza originale (non il contrassegno esposto) o la quietanza di pagamento a bordo possono consentire la verifica dell’assicurazione alle Forze dell’Ordine, nel caso in cui la banca dati fosse inaccessibile o non aggiornata.

“L’IVASS informa che, in caso di controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di assicurazione esibendo l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RC auto”.

È bene inoltre ricordare che sul portale dell’automobilista www.ilportaledellautomobilista.it e sulla app iPatente è possibile verificare la presenza di copertura assicurativa di ogni veicolo.

Un effetto positivo della dematerializzazione si è avuto invece con l’attestazione dello stato di rischio, il documento che attesta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni e serve quando si cambia compagnia. Quando era di carta – ci ha detto l’IVASS – il fenomeno della contraffazione era molto elevato e oggi, invece, è totalmente scomparso.

Il quadro normativo

Le misure di contrasto all’evasione assicurativa RCA da attuarsi attraverso dispositivi di controllo remoto sono oggi previste da due diverse disposizioni legislative (dall’art. 193 comma 4 ter e seguenti del Codice della Strada. e dall’art. 31 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27) con conseguente confusione e sovrapposizioni procedurali.

Il comma 4 quater dell’art. 193 CdS prevede la possibilità di accertare la mancanza di copertura assicurativa attraverso le risultanze degli apparecchi di controllo remoto della velocità, degli accessi alle ZTL, delle corsie riservate, della corsia d’emergenza, dei semafori e del sorpasso.  Il meccanismo di contestazione passa in questo caso attraverso l’invito – effettuato al proprietario o altro soggetto obbligato da parte dell’organo di polizia procedente –  a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 180, c. 8, CdS.

L’art. 31 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha integrato le disposizioni dell’art. 193 CdS, discostandosene in modo significativo e, purtroppo, non perfettamente coordinato. Secondo tale procedura, le compagnie di assicurazione comunicano, in via telematica, al Ministero dei Trasporti i dati relativi alle polizze assicurative stipulate che vengono registrati nell’Archivio nazionale dei veicoli.

Le Forze di Polizia possono, quindi, accertare – in modo automatico e senza necessità di contestazione immediata – violazioni relative alla mancata copertura assicurativa sulla base del raffronto tra le risultanze degli strumenti di controllo remoto e dei dati inseriti nella black list del Ministero dei trasporti. Tuttavia manca il decreto attuativo previsto dallo stesso art. 31 che indichi le caratteristiche dei sistemi di rilevazione a distanza e disciplini le modalità di attuazione della procedura da seguire.

La legge di stabilità per il 2016 ha, infine, aggiunto la lettera g bis) al comma 1 bis dell’art. 201 CdS, introducendo ulteriori ipotesi in cui la contestazione immediata non è necessaria (tra i quali il 193 CdS). Tale disposizione, pertanto, consente di superare le difficoltà relative alla contestazione immediata delle violazioni accertate tramite strumenti di rilevazione a distanza diversi da quelli previsti dalle lettere e) f) g).

Manca però il regolamento che definisca caratteristiche e requisiti dei sistemi che possono essere utilizzati per accertare tali violazioni. Cioè l’omologazione che il Ministero dei Trasporti continua a tenere chiusa nei cassetti, vanificando così gli effetti positivi della dematerializzazione: combattere l’evasione dell’obbligo assicurativo e contribuire alla riduzione del costo delle polizze.

PS. Abbiamo chiesto all’ufficio stampa del Ministero dei Trasporti

di farci conoscere i motivi della mancata omologazione ma non abbiamo avuto risposta. 

https://www.tomshw.it/

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