L’acquisto di un’auto da parte di un disabile è soggetto ad alcune agevolazioni fiscali, ma per poterne usufruire è necessario che l’interessato presenti determinati requisiti che vedremo qui di seguito
Quali sono i benefici fiscali per i disabili?
Il disabile può ottenere alcuni benefici sia per l’acquisto di un’auto nuova che usata (il bonus vale anche per le auto prese in leasing, purché di tipo traslativo).
Il bonus è costituito da:
- una detrazione fiscale sull’Irpef pari al 19% [1] del prezzo d’acquisto, che però non può superare 18.075,99 euro. In pratica, il contribuente recupera il 19% del prezzo pagato al venditore (fino a massimo 18.075,99 euro) attraverso una corrispondente riduzione della tasse da pagare allo Stato;
- applicazione dell’Iva agevolata al 4% (e non al 22%), a prescindere dal prezzo di acquisto (quindi, anche se superiore a 18.075,99 euro). Occorre tuttavia che l’auto abbia una cilindrata non superiore a 2000 cc (se a benzina) o 2800 cc (diesel). È prevista l’aliquota agevolata al 4% anche per il contestuale acquisto di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata), di accessori utilizzati per l’adattamento e la riparazione [2];
- esenzione dal pagamento del bollo auto (alle condizioni che di seguito vedremo);
- esonero dall’imposta di trascrizione al Pra, dovuta per i passaggi di proprietà (alle condizioni che di seguito vedremo).
Non possono usufruire della detrazione fiscale le spese di esercizio dell’auto come ad esempio l’assicurazione, la benzina o qualsiasi altro carburante.
Sia l’agevolazione della detrazione sull’Irpef del 19%, sia quella dell’Iva agevolata al 4% spettano su uno veicolo soltanto (quindi, i successivi acquisti non saranno più agevolati) e per un periodo di quattro anni, a meno che nel corso del quadriennio l’auto non venga cancellata dal Pra per demolizione.
In caso di furto, la base della detrazione Irpef del nuovo acquisto va assunta al netto dell’eventuale risarcimento ottenuto dall’assicurazione, mentre ai fini Iva va esibita al concessionario la denuncia del furto stesso e la “perdita di possesso”.
Divieto di vendere o donare l’auto agevolata
È vietato trasferire l’auto acquistata con le agevolazioni prima di due anni. Pertanto, in caso di vendita o di donazione del mezzo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, l’invalido dovrà versare all’Agenzia delle Entrate la differenza fra le imposte (Irpef e Iva) dovute in assenza di agevolazioni e quelle risultanti dall’applicazione delle stesse, a meno che:
- il disabile, a seguito di mutate necessità relative all’ handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro per realizzare nuovi adattamenti,
- oppure la cessione avvenga da parte dell’erede [3], il quale peraltro può detrarre a favore del de cuius in unica soluzione le residue rate.
Quali patologie danno diritto ai bonus fiscali?
I soggetti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto auto disabili sono:
- non vedenti (cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo [4]) e sordi (con sordità congenita [5]);
- disabili con handicap psichico o mentale di tale gravità da avere determinato il riconoscimento anche dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione derivante da patologie o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie, che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”; solo per questa categoria il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Per quali auto è possibile ottenere l’agevolazione fiscale per disabili?
Non tutte le auto possono ottenere le agevolazioni fiscali in caso di acquisto da parte di un disabile (agevolazioni che, abbiamo appena visto, consistono nella detrazione del 19% del prezzo sull’Irpef e nell’applicazione dell’IVA agevolata al 4% sul prezzo di vendita). In particolare, possono usufruire dei bonus fiscali solo i seguenti mezzi:
- le autovetture (trasporto di persone, con un massimo nove posti);
- gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria, per trasporto di cose o di persone con massimo nove posti);
- autoveicoli specifici (veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature);
- autocaravan (veicoli con speciale carrozzeria per trasporto e alloggio di massimo 7 persone): per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%;
- motocarrozzette (veicoli a tre ruote per il trasporto di persone, con massimo 4 posti).
Le agevolazioni fiscali non spettano per i quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere guidate senza patente.
Disabili: il bollo auto va pagato?
Il disabile può usufruire anche dell’esenzione dal bollo auto ma solo per i veicoli di cilindrata non superiore a 2000 c.c., a benzina, e 2800 diesel presentando una sola volta (anche per raccomandata a/r) all’ufficio competente (della Regione o in mancanza all’agenzia delle Entrate) la documentazione prevista.
È previsto in ultimo l’esonero anche dall’imposta di trascrizione al Pra, dovuta per i passaggi di proprietà (sono esclusi i veicoli per non vedenti e sordi).
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