Compartecipazione al costo dei servizi, non si può aggredire la pensione di invalidità

L’ISEE ristretto è l’unico criterio legittimo per calcolare la compartecipazione delle prestazioni socio-sanitarie. Lo ha confermato la sentenza n. 682/2022 del Tar Veneto contro il comune di Lonigo. Nel caso in questione, la compartecipazione della persona con disabilità doveva essere pari a zero anziché i 540 euro al mese richiesti

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L’ISEE ristretto è l’unico criterio legittimo per calcolare la compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie. Lo ha confermato la sentenza n. 682/2022 del Tar Veneto (consultabile qui), che ha ritenuto illegittima la modalità con cui il Comune di Lonigo (VI) aveva determinato la quota di compartecipazione al costo per la fruizione di un servizio socio-sanitario residenziale a carico di una persona con disabilità maggiorenne residente nel medesimo Comune.

Il Comune di Lonigo aveva infatti considerato la pensione di invalidità ai fini del calcolo della quota di compartecipazione di fatto, come precisato dal TAR Veneto, adottando criteri «evidentemente estranei all’ISEE e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento».

In considerazione della rilevanza della questione e del grave pregiudizio che l’accoglimento della tesi del Comune di Lonigo avrebbe potuto determinare nei confronti di tutte le persone con disabilità, Anffas Nazionale, insieme ad Anffas Veneto, Anffas Basso Vicentino di Lonigo, Anffas Schio, Anffas Padova e ad altre associazioni di tutela delle persone con disabilità, erano intervenute in giudizio per opporsi a quanto sostenuto dal Comune di Lonigo.

Ora la sentenza afferma che non solo la pensione di invalidità non avrebbe dovuto essere calcolata, ma che addirittura l’ISEE da prendere a riferimento doveva essere l’ISEE ristretto, trattandosi di una persona maggiorenne non convivente con i genitori e fruitrice di una prestazione di tipo socio-sanitario. La sua compartecipazione al costo della retta, quindi, a fronte del valore ISEE posseduto, doveva essere pressoché pari a zero rispetto, invece, alla cifra richiesta di oltre 540 euro al mese. L’esito quindi è che non si può aggredire la pensione di invalidità o altre indennità per determinare la corretta compartecipazione al costo, laddove prevista o dovuta per legge, ma si deve fare riferimento esclusivamente all’ISEE e, nei casi previsti, all’ISEE ristretto, che considera solo il nucleo formato dall’interessato e dell’eventuale coniuge e/o figlio/a.

Per il Presidente di Anffas Nazionale, Roberto Speziale, «tale sentenza offre l’occasione, ancora una volta anche grazie alle “associazioni di rappresentanza”, di riaffermare la non derogabilità della disciplina dettata in tema di ISEE e compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie da parte dei Comuni che, nell’adozione dei propri regolamenti, devono strettamente attenersi alla disciplina dettata dal DPCM n. 159/2013, punto sul quale oramai vi è anche una costante giurisprudenza, che deve essere rigorosamente applicata su tutto il territorio nazionale. Infatti l’ISEE è l’unico strumento in grado di determinare in modo equo ed uniforme, l’accesso e il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni agevolate».

 

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