La legge n. 13 del 9 gennaio del 1989, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio del 1989, contiene le disposizioni finalizzate a garantire la rimozione e il superamento delle barriere architettoniche nei condomini e in generale negli edifici privati.
Si tratta del riferimento normativo più importante a livello nazionale per ciò che concerne le agevolazioni che sono finalizzate a favorire sia la progettazione dei nuovi edifici che la loro realizzazione, ma anche la ristrutturazione degli edifici esistenti. Inoltre, la normativa nazionale contiene regole specifiche grazie a cui nei condomini è possibile effettuare degli interventi anti-barriere anche se non c’è la maggioranza ampia che viene richiesta di solito per le assemblee di condominio.
Le spese
Nel caso in cui un soggetto interessato allo sviluppo di interventi che hanno come scopo la rimozione delle barriere architettoniche nelle parti comuni non fosse in grado di raggiungere la maggioranza in assemblea secondo quanto indicato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge 13 del 1989, avrebbe comunque la possibilità determinati tipi di intervento a proprie spese: per esempio l’ampliamento delle porte di un ascensore in modo da trasformarlo in un ascensore per disabili. L’articolo indicato prevede che vi sia la maggioranza degli intervenuti in assemblea, a condizione che si rispetti la metà del valore dell’edificio. Il comma 2 dello stesso articolo indica che se il condominio non assume le deliberazioni a cui si è fatto riferimento al comma 1, o se comunque non lo fa nei 3 mesi successivi alla richiesta che è stata inoltrata per iscritto, i soggetti diversamente abili ed eventualmente coloro che ne esercitano la potestà o la tutela come indicato al libro I titolo IX del codice civile hanno la possibilità di installare il servoscala a proprie spese. Lo stesso dicasi per le strutture mobili e facilmente rimovibili. Lo stesso comma sancisce la possibilità di intervenire sulla larghezza delle porte di ingresso, in modo che l’accesso agli edifici risulti più agevole, come pure quello alle rampe dei box e agli ascensori.
Una richiesta formale
Anche in mancanza del consenso degli altri condomini, se si desidera esercitare il proprio diritto a mettere in atto gli interventi che occorrono per favorire l’accesso agli ascensori è indispensabile inoltrare una richiesta formale all’amministratore di condominio. In questa richiesta deve essere riportato il progetto di massima del lavoro che deve essere svolto. Secondo l’articolo 1120 del codice civile, l’amministratore ha l’obbligo di convocare l’assemblea nei 30 giorni successivi alla richiesta, anche se questa proviene da un condomino solo, se la questione riguarda le deliberazioni a cui stiamo facendo riferimento in questo articolo. Nella richiesta devono essere riportate le modalità di esecuzione dei lavori desiderati, con il contenuto specifico. Qualora tali indicazioni mancassero, è compito dell’amministratore chiedere al condomino che ha avanzato la richiesta di integrarla con quel che manca.
Il divieto di discriminazione
La legge 67 del 2006 fa riferimento al cosiddetto divieto di discriminazione. Di che cosa si tratta? Questo diritto può essere invocato nel caso in cui si consideri discriminante e non equo essere obbligati a sostenere da soli le spese che occorrono a garantire l’accessibilità dell’ascensore. In virtù di tale diritto, si può chiedere a tutto il condominio di farsi carico a livello economico dei lavori, sempre a condizione che tale intervento si possa considerare sostenibile in maniera ragionevole. Per ciò che concerne i parametri dimensionali minimi, è necessario tenere conto delle prescrizioni tecniche che vengono individuate nell’articolo 8.1.12 del Decreto Ministeriale 236 del 1989. L’articolo 8.1.12 indica che, nel caso di un adeguamento di edifici già esistenti, se non si possono installare cabine di dimensioni maggiori, le dimensioni minime devono essere di 80 centimetri di larghezza e di 1 metro e 20 centimetri di profondità. La luce netta della porta deve essere di almeno 75 centimetri sul lato corto. Infine la piattaforma di distribuzione davanti alla porta della cabina deve essere almeno di 1 metro e 40 per 1 metro e 40. Ci sono ulteriori prescrizioni che devono essere rispettate, nel senso che sia le porte di piano che quelle di cabina devono essere a scorrimento automatico. La porta di piano, in caso di adeguamento, può essere ad anta incernierata a condizione che vi sia un sistema per l’apertura automatica.