La legge di conversione del Decreto Certificazione Verde prevede che fino a fine anno i lavoratori fragili possano accedere allo telelavoro o, quando non sia possibile, ottenere che il periodo di assenza dal lavoro venga equiparato al ricovero ospedaliero. Vediamo quando e come

Segnaliamo una notizia importante riguardante le due misure che erano state introdotte durante la pandemia da Coronavirus per offrire maggiori tutele ai lavoratori fragili, tra i quali anche lavoratori con certificazione di handicap grave (legge n. 104 del 1992 articolo 3 comma 3), ovvero l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio e la possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile.

Le tutele, previste dell’ articolo 26 del Cura Italia (poi convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.27), dopo essere state introdotte a marzo dello scorso anno, erano state prorogata di volta in volta e, recentemente, solo in parte.

Ora il testo della Legge di conversione del DL 122/2021 (il cd. ‘Decreto Green pass’), ovvero la L. 133/2021 pubblicata in GU il 1° ottobre 2021 n. 235 interviene con l’ Art. 2 – ter – Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili:
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

Viene quindi proroga fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza) anche l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro prescritto dal medico del lavoratore, pubblico o privato, che abbia:
a)      riconoscimento di Legge 104, articolo 3 comma 3 oppure
b)      di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Ricapitolando, quindi:

fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili possono accedere a due misure:
1. l’accesso al lavoro agile 
(anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

2. Accesso alla Assenza equiparata al ricovero (laddove non sia possibile lo svolgimento del lavoro in modalità agile), che deve essere prescritto dal medico curante.
In questo caso, il periodo di assenza ricade nella tutela della malattia, con il riconoscimento della prestazione economica (indennità di malattia) e della contribuzione figurativa, senza che tale periodo sia computato nel periodo di comporto.

Per approfondire:
Legge 24 settembre 2021 n. 133

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  (Decreto Cura Italia)

Redazione

 

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