Anche le persone disabili senza patente e un’auto propria hanno diritto a parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna in centro negli stalli contrassegnati dalle strisce blu. Questo quando gli spazi di sosta riservati a chi ha un handicap sono occupati.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 24936. Accolto il ricorso della onlus Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva). Ricorso presentato contro il Comune di Torino. Nel 2016 aveva infatti approvato un regolamento che prevede per i disabili con patente e autoveicolo il diritto a posteggiare gratis sulle strisce blu. Escludendo però dall’agevolazione i disabili senza patente e autoveicolo. A meno che non dimostrino di dover andare nel centro cittadino almeno dieci volte al mese per esigenze di lavoro o di cura. La Cassazione ha giudicato il regolamento «discriminatorio» diversamente da quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino nel 2017. Quest’ultima ora dovrà anche rimuovere gli effetti della delibera del 2016 e riesaminare le domande di risarcimento danni presentate dai disabili discriminati.
«L’Amministrazione comunale torinese, in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino. Tuttavia il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta di danni dei disabili (presumibilmente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare. Questi possono fruire dello stesso permesso solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, assistenza e cura», hanno scritto i supremi giudici nella sentenza.
Secondo la Suprema Corte «non vi è dubbio che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest’ultima categoria di disabili». In quanto questa non reputa «meritevole di tutela l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale. Come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo». Aggiungono i giudici che il motivo della diversità di trattamento prevista dal Comune «risiede nell’intento di prevenire abusi nell’utilizzo del permesso speciale da parte degli stessi familiari». Ma, «se è pur vero che tale rischio esiste non può certo essere risolto negando un diritto. Semmai occorre predisporre un adeguato, e anche severo, sistema di controlli e sanzioni».
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