Covid, la nuova ordinanza in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia

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I presidenti delle tre Regioni — Zaia, Bonaccini e Fedriga — attualmente nella «zona gialla», hanno varato tre ordinanze dai contenuti molto simili, coordinando gli sforzi per contrastare la diffusione del coronavirus

I presidenti di Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno varato, nella giornata di giovedì, tre ordinanze dai contenuti pressoché identici (sono «di fatto identiche, tranne qualche passaggio minore, semplicemente di forma», ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga), coordinando gli sforzi per contrastare la crescita dell’epidemia di Covid nelle loro regioni. I contenuti di queste ordinanze si sommano a quanto già previsto dalla «zona gialla» nazionale — in primis il coprifuoco a partire dalle ore 22 e fino alle 5 del mattino successivo (qui tutto quello che si può fare in zona gialla).

Nella giornata di domani, venerdì, a seguito di una cabina di regia tra governo, Regioni e Comuni convocata per giovedì, sarà deciso l’eventuale spostamento di altre regioni nelle zone a più alto rischio (arancione rossa).

La nuova ordinanza di Zaia in Veneto

L’ordinanza varata dal presidente del Veneto, Luca Zaia, entra in vigore da domani, 13 novembre, e resterà in vigore almeno fino al 3 dicembre.
— Le mascherine vanno portate sempre, anche all’aperto, salvo che da parte di bambini al di sotto dei 6 anni, di chi compie attività sportiva intensa, disabili, assistenti e persone che non possono portarle per motivi medici. In caso di abbassamento per assumere cibo o fumare, dovrà essere assicurata la distanza di un metro. L’uso è obbligatorio nei mezzi di trasporto pubblici, e in quelli privati se non ci sono conviventi.
— Non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici, delle città e nelle aree affollate. «Niente “vasca” — ha spiegato Zaia — niente struscio, non si affolla la spiaggia».
— Nei giorni prefestivi sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi gli outlet. Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole.
— Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche dei piccoli negozi e dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie (alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole).
— Nei negozi può entrare una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare soggetti con difficoltà o minori di 14 anni. Nei centri commerciali e nei supermercati va favorito l’accesso degli anziani oltre i 65 anni nelle prime due ore di apertura (ma non è un obbligo).
— Il mercato all’aperto è vietato se non nei Comuni in cui i sindaci abbiano approntato un piano che preveda la perimetrazione dell’area all’aperto, un unico varco di accesso e uno di uscita, ci sia una sorveglianza che verifichi le distanze, l’assembramento e il controllo dell’accesso.
— I bar e i ristoranti restano aperti fino alle 18, ma dalle 15 si può consumare solo seduti, dentro o fuori dai locali.
— Sono sospese nelle scuole primarie e secondarie del secondo ciclo le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.
— È consentita l’attività sportiva, quella motoria e le passeggiate in parchi pubblici e aree rurali, purché nel rispetto della distanza di 2 metri per lo sport e un metro per il resto degli spostamenti all’aperto.
— Nelle competizioni sportive che si svolgono in Veneto, gli sportivi e tutti gli accompagnatori possono accedere se in possesso di una certificazione di aver svolto il test in un periodo di tempo non anteriore a 72 ore prima della gara.

La nuova ordinanza in Emilia Romagna

L’ordinanza varata dal governatore dell’Emilia-Romagna, Bonaccini, entra in vigore da sabato 14 novembre e rimarrà in vigore almeno fino al 3 dicembre.

— Le mascherine vanno portate sempre, anche all’aperto, salvo che da parte di bambini al di sotto dei 6 anni, di chi compie attività sportiva intensa, disabili, assistenti e persone che non possono portarle per motivi medici. In caso di abbassamento per assumere cibo o fumare, dovrà essere assicurata la distanza di un metro. L’uso è obbligatorio nei mezzi di trasporto pubblici, e in quelli privati se non ci sono conviventi.
— Non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici, delle città e nelle aree affollate. L’attività sportiva (corsa, bicicletta: in ogni caso, deve essere effettuata singolarmente) e motoria (la passeggiata, da svolgersi con mascherina) dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e periferiche.
— Nei giorni prefestivi sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi gli iutlet. Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole.
— Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche dei piccoli negozi e dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie (alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole).
— Nei negozi può entrare una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare soggetti con difficoltà o minori di 14 anni. Nei centri commerciali e nei supermercati va favorito l’accesso degli anziani oltre i 65 anni nelle prime due ore di apertura (ma non è un obbligo).
— Il mercato all’aperto è vietato se non nei Comuni in cui i sindaci abbiano approntato un piano che preveda la perimetrazione dell’area all’aperto, un unico varco di accesso e uno di uscita, ci sia una sorveglianza che verifichi le distanze, l’assembramento e il controllo dell’accesso.
— La consumazione di alimenti e bevande è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico
— I bar e i ristoranti restano aperti fino alle 18, ma dalle 15 si può consumare solo seduti, dentro o fuori dai locali, e in posti «regolarmente collocati».
— Nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado vengono sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato.

La nuova ordinanza in Friuli Venezia Giulia

L’ordinanza in Friuli Venezia Giulia, firmata dal governatore Massimiliano Fedriga, entra in vigore da sabato 14 novembre, e resta in vigore almeno fino al 3 dicembre.

— Le mascherine vanno portate sempre, anche all’aperto, salvo che da parte di bambini al di sotto dei 6 anni, di chi compie attività sportiva intensa, disabili, assistenti e persone che non possono portarle per motivi medici. In caso di abbassamento per assumere cibo o fumare, dovrà essere assicurata la distanza di un metro. L’uso è obbligatorio nei mezzi di trasporto pubblici, e in quelli privati se non ci sono conviventi.
— Non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici, delle città e nelle aree affollate. L’attività sportiva (corsa, bicicletta: in ogni caso, deve essere effettuata singolarmente) e motoria (la passeggiata, da svolgersi con mascherina) dovrà avvenire preferibilmente nelle aree verdi e periferiche.
— Le mascherine vanno portate sempre, anche all’aperto, salvo che da parte di bambini al di sotto dei 6 anni, di chi compie attività sportiva intensa, disabili, assistenti e persone che non possono portarle per motivi medici. In caso di abbassamento per assumere cibo o fumare, dovrà essere assicurata la distanza di un metro. L’uso è obbligatorio nei mezzi di trasporto pubblici, e in quelli privati se non ci sono conviventi.
— Nei giorni prefestivi sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi gli iutlet. Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole.
— Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche dei piccoli negozi e dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie (alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole).
— Nei negozi può entrare una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare soggetti con difficoltà o minori di 14 anni. Nei centri commerciali e nei supermercati va favorito l’accesso degli anziani oltre i 65 anni nelle prime due ore di apertura (ma non è un obbligo).
— Il mercato all’aperto è vietato se non nei Comuni in cui i sindaci abbiano approntato un piano che preveda la perimetrazione dell’area all’aperto, un unico varco di accesso e uno di uscita, ci sia una sorveglianza che verifichi le distanze, l’assembramento e il controllo dell’accesso.
— L’attività di somministrazione di cibi e bevande nei locali si svolge dopo le 15 e fino a chiusura esclusivamente con consumazioni da seduti. È vietata la consumazione all’aperto, su suolo pubblico o aperto al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi.
— Nelle scuole del primo ciclo sono sospese le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.

 

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