IL DPCM IDENTIFICA LE ATTIVITÀ CON SCHEDE TECNICHE SPECIFICHE E NON CON IL CODICE ATECO
Come è noto, nel nuovo DPCM del 24 ottobre 2020 vengono sospese le attività dei centri termali e dei centri benessere. Tali attività vengono identificate attraverso le schede tecniche allegate al medesimo decreto.
Nel caso di specie, il DPCM sospende l’attività di centri termali e centri benessere e più precisamente solo le seguenti attività1: “fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).”
GAZZETTA UFFICIALE DEL 25-10-2020 S.G.N. 265 pagina 86.
Mel DPCM sono stati esclusi solo i servizi sopraindicati, pertanto i centri massaggi posso rimanere aperti, ovvero gli studi professionali del massaggio del benessere, ovviamente con l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel protocollo di riferimento e lavorando solo su appuntamento.
Si fa presente che nel DPCM non viene citato in alcun modo il Codice Ateco, che non può e non deve essere applicato come riferimento identificativo delle attività di centro benessere.
Il dettato normativo è ulteriormente confermato e rafforzato da due elementi fondamentali; il primo è che le attività di centro massaggi non vengono sospese dal DPCM; il secondo che è lo stesso decreto a dettare le loro regole generali.
GAZZETTA UFFICIALE DEL 25-10-2020 S.G.N. 265 pagina 61.