Esenzione ticket 2019 per invalidità con legge 104, elenco categorie

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Analizziamo quando l’esenzione del ticket per l’invalidità è possibile e chi può chiederà. L’invalidità civile è certificata dalla Commissione medica Asl di competenza che effettua l’accertamento dell’invalidità civile. La domanda per ottenere l’invalidità va presentata esclusivamente per via telematica

L’invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità per servizio e di guerra. L’invalidità per lavoro è certificata dalla Commissione INAIL per l’accertamento dell’invalidità per lavoro. L’esenzione per l’invalidità non dipende dal reddito.

Esenzione ticket per ipertensione arteriosa, due possibilità con codice 0A31 e 0031

Prestazioni a cosa si ha diritto con l’esenzione ticket?

Alcune categorie di invalidi hanno diritto a tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal Servizio sanitario nazionale, ritenute appropriate e necessarie dal medico prescrittore, mentre altre categorie di invalidi hanno diritto a effettuare in esenzione solo le prestazioni sanitarie correlate alla patologia invalidante.

Categorie di invalidi esenti da ticket

Categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea.

Esenzione ticket per malattie croniche, introdotte 6 nuove patologie

Invalidi di guerra

G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per lavoro

L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi civili

C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

Invalidi – Vittime atti terrorismo – Vittime del dovere

V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)
Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità

Invalidi di guerra

G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

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