Turismo accessibile, al vaglio una proposta di legge che mette in fila le regole dell’accoglienza ‘per tutti’

Obiettivo primario è quello di garantire alle persone con disabilità la possibilità di partecipare alle attività culturali, turistiche e ricreative

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di Alessandra Babetto

“La partecipazione delle persone disabili alla vita sociale è un problema che ancora oggi non ha ottenuto una soluzione definitiva. La sensibilità culturale e politica verso l’integrazione sociale dei disabili è cresciuta negli ultimi anni al punto da provare a riconoscere i loro diritti al pari di tutti gli altri cittadini”. Sono questi gli assunti da cui ha preso le mosse una Proposta di Legge dedicata a turismo accessibile e partecipazione delle persone con disabilità alle attività culturali, turistiche e ricreative, che ha come primo firmatario dall’On. Gianluca Caramanna (FdI).

La Proposta è approdata alla Camera dei Deputati lo scorso 15 marzo 2023 e ha raccolto l’adesione di numerosi Deputati, uniti nell’intento di “soddisfare un bisogno concreto ormai non più eludibile: permettere alle persone disabili di fare una vacanza in Italia o all’estero in strutture ricettive che abbiano locali pienamente accessibili, usufruendo di tutti i mezzi di trasporto indispensabili per il pieno godimento dei servizi essenziali connessi all’offerta turistica”. Il 30 maggio ultimo scorso è iniziato l’esame della Proposta in X Commissione Attività produttive.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Sono 10 gli articoli che compongono la Proposta, che stabilisce che saranno le Regioni a dover assicurare alle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva (ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), alle persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell’invalidità civile o dell’invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio, nonché alle persone con comprovate forme di intolleranza alimentare la possibilità di fruire di un turismo accessibile.

Per turismo accessibile – stabilisce il testo della PdL – si intende il diritto, per tutti i soggetti sopra elencati, di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo, anche in conformità alla disciplina vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. Il diritto è riconosciuto anche alle persone con mobilità ridotta temporanea.

Per il raggiungimento di questo obiettivo di fa appello a una fattiva collaborazione tra gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione e la promozione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile. Proprio sul piano comunicativo, per favorire il processo di accessibilità e di inclusione, l’offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici.

Sono soggetti all’obbligo di predisporre e attuare tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile, così come sopra definito, gli operatori che esercitano le professioni turistiche, come definite dall’Art. 6 del D.Lgs 79 del 23 maggio 2011: “Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”.

LE “REGOLE” PER STRUTTURE ACCESSIBILI

In ciascuna struttura ricettiva devono essere presenti un numero di stanze accessibili pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più, al fine di garantire l’accessibilità delle persone con disabilità che utilizzano tipologie diverse di carrozzina e di agevolarne l’accesso in autonomia. All’interno di ciascuna struttura ricettiva deve essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o ipovedenti.

All’interno di ciascuna struttura ricettiva è consentito l’ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l’assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona.

Ogni struttura ricettiva deve garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di autonomia e sicurezza nonché di accedere agli spazi di relazione (spazi di soggiorno o di pranzo dell’alloggio e quelli di lavoro, servizio e incontro) e ad almeno un servizio igienico in ciascuna unità immobiliare.

Con quanto previsto dall’Art. 10, il Governo si impegna a provvedere al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni del provvedimento e a trasmettere alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa.

IL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Nel 1980, per la prima volta, un’organizzazione internazionale ha associato il diritto al turismo al miglioramento della qualità della vita in chiave non discriminatoria, comprendendo quindi anche le persone con disabilità. L’Assemblea dell’UNWTO (World Tourism Organization, Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite) ha infatti approvato la Dichiarazione di Manila sul turismo mondiale in cui veniva richiesta una specifica attenzione verso l’incoraggiamento e la facilitazione del turismo nei riguardi dei giovani, degli anziani e delle persone diversamente abili, essendo il turismo un veicolo chiave per lo sviluppo della persona.

Il concetto di turismo accessibile ha acquisito un’importanza rilevante negli anni successivi e in particolare nel 1989 con la pubblicazione nel Regno Unito del rapporto “Tourism for all” dell’English Tourist Board, in cui veniva data la definizione di turismo per tutti: una forma del turismo che pianifica, progetta e sviluppa le attività ricreative e turistiche apprezzate da persone di ogni tipo, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, sociali o culturali. Nello stesso periodo, l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato la risoluzione “Regole standard sulla distribuzione delle opportunità per le persone con disabilità”, raccomandandone l’attuazione in tutti i Paesi in modo da poter raggiungere a livello globale la parità dei diritti per le persone con disabilità. Questi interventi hanno incrementato l’attività dell’UNWTO che nel 1991 ha recepito la risoluzione dell’ONU nel documento “Creating tourism opportunities for handicapped people in the Nineties“.

Nel 2005, poi, l’Assemblea generale dell’UNWTO ha aggiornato il precedente documento del 1991 adottando la risoluzione A/RES/ 492(XVI)/10, che spiega in maniera dettagliata i requisiti di accessibilità dei servizi turistici e, in particolare, nell’articolo 30 del testo approvato viene riconosciuto il diritto di partecipazione alla vita culturale, alle attività ricreative, al tempo libero e allo sport. L’accessibilità diventa un diritto legittimo delle persone con disabilità inerente al turismo, allo sport e a qualsiasi attività ludica.

Nell’ottobre 2009 l’UNWTO ha esortato l’Unione europea ad applicare l’accessibilità nelle attività turistiche europee, essendo destinatarie della maggior parte dei flussi turistici a livello globale. Nel 2011, infatti, è stato firmato un accordo di collaborazione tra l’UNWTO e l’Unione europea ed è stata creata la Rete europea per il turismo accessibile (ENAT) per agevolare gli interventi in tema di accessibilità nell’Unione. Il primo risultato di tale accordo, nel 2012, è stato l’aggiornamento della citata risoluzione del 2005 con un nuovo documento breve, contenente raccomandazioni per introdurre il turismo accessibile in Europa. Nel documento il turismo accessibile viene definito come una forma di turismo che comporta processi di collaborazione strategicamente pianificati tra gli stakeholder che “consentono alle persone con esigenze di accessibilità, di mobilità, di visione, di udito e con dimensioni cognitive particolari, con esigenze alimentari specifiche come celiachia, intolleranze, allergie, problematiche relative al diabete, di essere indipendenti e liberi di scegliere con equità e dignità attraverso l’offerta di prodotti, servizi e ambienti turistici universalmente progettati”.

La collaborazione è richiesta a tutta la popolazione della destinazione poiché il turista, per essere pienamente soddisfatto, deve essere in grado di vivere l’esperienza ed essere compreso apprezzando l’intero contesto socio-culturale locale, come impone l’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

 

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