Una proposta di legge sul tema del “turismo accessibile”

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É approdata alla Camera dei deputati una Proposta Di Legge, la n. 997 presentata il 15 marzo 2023, che ha come tema “Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative”.

La proposta, di iniziativa di numerosi deputati, mira a soddisfare un bisogno concreto e cioè permettere alle persone con disabilità di organizzare una vacanza in Italia o all’estero in strutture ricettive che abbiano locali pienamente accessibili, usufruendo di tutti i mezzi di trasporto indispensabili per il pieno godimento dei servizi essenziali connessi all’offerta turistica.

Fino ad oggi, erano stati realizzati numerosi bandi per il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate allo sviluppo del turismo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, alla realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili ed all’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità, ma mai una vera e propria proposta di legge.

La definizione di “Turismo Accessibile”.

Iniziamo con il dire per turismo accessibile, si intende l’insieme dei servizi e delle strutture che consentono alle persone con disabilità e o esigenze di accessibilità, di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante senza ostacoli né difficoltà, potendo esercitare il proprio diritto di consumatore scegliendo quindi in modo informato la struttura ricettiva e la destinazione turistica, in grado di rispondere alle proprie personali esigenze.

È possibile qualificare la vision dell’accessibilità come un elemento connotativo che migliora la percezione della qualità complessiva dell’Ospitalità, intesa come la somma dell’abbattimento delle barriere architettoniche, degli ausili e strumenti per garantire l’autonomia e l’autodeterminazione dell’Ospite indipendentemente dalle sue esigenze di accessibilità certificate o meno.

É inoltre un’impresa e non assistenza sociale, perché la persona con disabilità è un turista, un ospite ed un cliente esattamente come gli altri. Per rispondere alle richieste del turista con disabilità non basta eliminare le barriere architettoniche nelle singole strutture, ma si deve progettare un sistema ospitale che permetta di vivere una esperienza completa di vacanza. I turisti con disabilità, come tutti gli altri, non vivono la vacanza chiusi all’interno di una struttura ricettiva ma cercano risposta a specifiche motivazioni di viaggio (di natura culturale, storica, sportiva, enogastronomica ecc.). Un simile intervento esula dalla possibilità dei singoli operatori e richiede un coordinamento ed un forte coinvolgimento anche degli enti pubblici locali. Un ostacolo allo sviluppo del turismo accessibile è costituito dal sistema di comunicazione che risulta in molti casi carente e incapace di fornire le informazioni necessarie per programmare le proprie vacanze in maniera consapevole. Non basta la dichiarazione di accessibilità della struttura ad esempio, ma necessitano schede tecniche precise e verificate sulle caratteristiche delle strutture e reperibili su tutti i canali di comunicazione oltre alla normale promozione del luogo ed alla formazione del personale. Occorre inoltre, adottare un approccio sistemico per dare al turista con disabilità la possibilità di informazioni dettagliate ed esaustive sul livello di accessibilità di tutte le strutture e di tutti i servizi presenti presso la destinazione.

La Proposta di Legge.

La Pdl consta di 10 articoli, inserendo anche, cosa molto interessante, un articolo, in particolare l’8, dove vengono introdotte delle sanzioni per coloro i quali compiono atti discriminatori in violazione dell’art. 3 comma 3 del Codice del Turismo (D.L.  23 maggio 2011, n. 79) in tema di turismo accessibile, che indica come “sia considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità”.

Se, pertanto, vi dovesse essere una qualsiasi violazione in tal senso, il responsabile sarà punito con una sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 10.000,00.

Gli altri articoli (in particolare 1 ed i 2) individuano le finalità in tema di turismo accessibile e la nozione dello stesso (di cui sopra si è già parlato) oltre che gli obblighi informativi (art. 3).

In tale ultimo articolo, gli operatori che esercitano le professioni turistiche, dovranno predisporre e attuare tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile.

Le Regioni saranno tenute all’osservanza degli obblighi di informazione ed inoltre per favorire il processo di accessibilità e di inclusione, l’offerta turistica dovrà indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto, specificando i casi in cui sarà necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui sarà garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici.

L’offerta turistica, compresa quella dei parchi a tema e delle strutture convegnistiche e congressuali, dovrà altresì consentire, tenuto conto della natura e delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali dei luoghi visitati, la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità, nonché il loro arricchimento culturale mediante l’informazione, la promozione e la comunicazione turistica.

Proseguendo nella disamina, l’art. 4 indica come gli operatori che esercitano le professioni turistiche, saranno tenuti a indicare in una sezione dedicata alle pubblicazioni promozionali su qualsiasi supporto dei servizi offerti, in modo chiaro, un elenco dettagliato e completo delle strutture ricettive previste che saranno attrezzate per l’ospitalità di persone con disabilità e che saranno pienamente conformi alla normativa vigente.

Nella medesima sezione dovrà essere comunicata la tipologia degli eventuali itinerari e delle destinazioni proposte, comprese le visite guidate e i percorsi consigliati, per il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.

Inoltre, al successivo art. 5 saranno assicurati la visitabilità e l’accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l’accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico.

Gli operatori del settore dovranno soddisfare i bisogni delle persone con disabilità garantendo loro condizioni di eguaglianza con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale nonché adottare misure appropriate per assicurare l’accesso ai materiali culturali, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti e la fruizione di programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di strumenti tattili e giochi oltre che la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici saranno erogati, garantendo, per quanto possibile, l’accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale; tali servizi dovranno essere segnalati, anche in caratteri braille.

Sempre gli operatori del settore dovranno garantire in ciascuna struttura ricettiva, un numero di stanze accessibili pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più, al fine di garantire l’accessibilità delle persone con disabilità che utilizzano tipologie diverse di carrozzina e di agevolarne l’accesso in autonomia.

All’interno di ciascuna struttura ricettiva dovrà essere garantita la fornitura
di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o
ipovedenti.

Inoltre sarà consentito l’ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l’assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona.
Per assicurare una maggiore efficacia nell’abbattimento delle barriere architettoniche, sarà istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con
una dotazione pari a 20 milioni di euro annui
, destinato alla riqualificazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle strutture ricettive, compresi i “bed and breakfast” a conduzione ed organizzazione familiare, gestiti da privati, utilizzando parti della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero limitato di camere e di posti letto, gli alberghi e le strutture agrituristiche.

Il successivo art. 6 determina come ogni struttura ricettiva dovrà garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di autonomia e sicurezza nonché di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ciascuna unità immobiliare.

Sono considerati spazi di relazione, gli spazi di soggiorno o di pranzo dell’alloggio e quelli di lavoro, servizio e incontro nei quali le persone entrano in rapporto con la funzione ivi svolta.

Al fine di garantire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’accessibilità e la visitabilità delle strutture ricettive, dovranno essere integralmente rispettati i criteri di progettazione per, ovviamente, evitare ogni tipo di barriera architettonica.

L’art. 7 individua inoltre delle agevolazioni nell’acquisto dei servizi turistici.

Infatti alle persone con disabilità che acquisteranno servizi turistici offerti da strutture che garantiscono condizioni di accessibilità maggiori e ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e, in particolare, che assicureranno una maggiore facilità di fruizione, l’accessibilità e la visitabilità dei beni culturali e naturali nei luoghi visitati, dei musei e dei luoghi della cultura in generale, nonché da strutture che garantiscano l’assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali, la presenza di aree per il parcheggio dedicate per le persone disabili e per le donne in stato di gravidanza, l’attività di ristorazione con formazione specifica del personale per l’assistenza alle persone con patologie di origine alimentare, sarà riconosciuto, a decorrere dall’anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta.

Il contributo sarà riconosciuto anche se la spesa sarà sostenuta nell’interesse di un familiare, anche se fiscalmente non a carico.

Se il documento di spesa sarà intestato alle persone con disabilità, il contributo
spetterà al familiare che avrà sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l’importo da lui sostenuto.

Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.

Ai fini del riconoscimento del contributo, gli aventi diritto dovranno inoltrare, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi, un’istanza all’Agenzia delle entrate, allegando la documentazione che comprova l’importo della spesa sostenuta.

L’Agenzia delle entrate, qualora accertasse che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell’importo corrispondente.

Dell’art. 8 abbiamo già parlato, mentre con l’art. 9 si introduce una novità molto interessante; infatti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, si integreranno i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, mediante l’inserimento nell’offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile, di disabilità motoria e di intolleranze alimentari.

L’ultimo articolo (10) concederà la possibilità al Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, di provvedere al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni della legge e trasmettere alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

Si tratta senza dubbio alcuno di una PDL interessante, che si innesta sulla scia di tante iniziative importanti portate avanti da questo ma anche dai precedenti Governi; si spera che questa iniziativa possa avere uno sbocco legislativo quanto prima, magari con alcuni piccoli correttivi, per continuare nella doverosa ed opportuna “cultura” sul tema della disabilità.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex – HandyLex.org 

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