Ha ricevuto la prima approvazione della Camera il testo della proposta di legge che prevede nuovi diritti a favore dei lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da malattie invalidanti. Analizziamo insieme i punti focali della proposta
Adesso, un ulteriore passo importante si sta compiendo nella direzione della tutela dei lavoratori con patologie invalidanti. Si fa riferimento al nuovo testo della proposta di legge con cui s’intende istituzionalizzare una serie di misure a favore dei lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da malattie invalidanti. Si tratta di un pacchetto di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La proposta di legge si basa sul bilanciamento tra l’interesse del datore di lavoro a mantenere la continuità dell’attività lavorativa e quello del lavoratore a conservare il posto di lavoro, anche quando, per cause oggettive, non sia in grado di svolgere la propria attività lavorativa.
Si analizzano di seguito i punti focali del provvedimento.
Congedo di 24 mesi
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi
L’assenza non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ferma restando la facoltà di riscattarla ai fini pensionistici mediante versamento dei relativi contributi. Al termine del congedo, il lavoratore dipendente ha diritto, ove possibile, all’accesso prioritario alla modalità di “lavoro agile”, istituto – questo – annoverato di recente dalla giurisprudenza di legittimità nell’ampia categoria di “accomodamenti ragionevoli” (Cass. Civ., sent. 605/2025).
Sostanzialmente il congedo potrà essere utilizzato per conservare il posto di lavoro al termine del “periodo di comporto”, cioè l’assenza giustificata dal servizio, che va da 3 mesi ai 6 mesi per il settore privato, salvo disposizione dei CCNL più favorevole, o ammonta di solito a 18 mesi nel corso di un triennio nel pubblico in base alla contrattazione collettiva di riferimento.
Certificazione elettronica di malattia
Per la fruizione del congedo sarà sufficiente il rilascio della certificazione di malattia da parte del medico di medicina generale, o del medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore. La certificazione medica di tali malattie avviene attraverso le procedure del Sistema tessera sanitaria relative al certificato elettronico di malattia.
In presenza delle suddette patologie, l’esecuzione della prestazione svolta in via continuativa per il committente è sospesa, per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. Attualmente, in via generale, per i casi di malattia, gravidanza o infortunio la normativa vigente riconosce tale sospensione in favore dei suddetti lavoratori per un massimo di 150 giorni, senza diritto al corrispettivo e previa richiesta del lavoratore.
Sono previste ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna. Per i lavoratori privati, si prevede un anticipo da parte del datore di lavoro con successivo rimborso da parte dell’INPS. Viceversa, per il pubblico le varie amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale che fruisce dei permessi.
Premi di laurea
Il testo prevede, infine, un fondo da 2 milioni di euro annui per l’istituzione di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti oncologici, riconoscimenti da assegnare a giovani meritevoli che hanno concluso gli studi nelle facoltà di medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
Ma quali istituti sono previsti per favorire la promozione dei nuovi strumenti di tutela?
Il Garante può infatti svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori. Egli valuta le segnalazioni ricevute e, nel caso in cui un’amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale, in relazione al quale la parte lamenti una violazione dei diritti della persona con disabilità, emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni.
di Lilla Lapertuta