Il trasporto rappresenta uno degli aspetti più complessi nella vita quotidiana delle persone con disabilità. In che modo la normativa fiscale può supportare queste persone e i loro familiari? Scopriamolo insieme

di Lilla Lapertuta
Redazione Brocardi

Il trasporto è effettivamente un aspetto cruciale per le persone con disabilità, poiché garantisce l’accesso alla mobilità e la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale, economica e culturale. Le difficoltà che le persone con disabilità incontrano nel muoversi possono variare a seconda della gravità della disabilità e delle infrastrutture disponibili e, per questo motivo, le normative fiscali e le politiche pubbliche in molti Paesi hanno cercato di affrontare e migliorare la situazione, attraverso agevolazioni fiscali e incentivi.
In Italia, ad esempio, la normativa fiscale offre diversi vantaggi e agevolazioni per le persone con disabilità nell’ambito dei trasporti.Tra i principali benefici riconosciuti, troviamo:

  • detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto del veicolo;
  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
  • esenzione dal bollo auto;
  • esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Ma quando si può usufruire di queste agevolazioni?
È necessario che i veicoli siano utilizzati per il trasporto della persona con disabilità. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare – ossia se il suo reddito annuo non supera i 2.840,51 euro o i 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli sotto i 24 anni – può essere il familiare che ha sostenuto la spesa a beneficiare delle agevolazioni.
Per determinare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (ad esempio, l’adattamento del veicolo, che può essere obbligatorio o meno), è fondamentale che nel verbale della Commissione medica sia presente un esplicito riferimento alle categorie previste dalla normativa.Ma come può un verbale essere utile per accedere alle agevolazioni fiscali? La risposta sta nelle definizioni specifiche presenti nel verbale.

I verbali di “invalidità” e di “disabilità” sono strutturati in modo tale da facilitare questa analisi, grazie all’adozione di definizioni più omogenee:

  • “Persona con ridotte o impedite capacità motorie” (art. 8, L. 449/1997): con questa indicazione nel verbale, la persona ha diritto alle agevolazioni fiscali sui veicoli, a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto delle persone con disabilità.
  • “Persona affetta da disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento” (art. 30, comma 7, L. 388/2000): in questo caso, il veicolo non deve necessariamente essere adattato per usufruire delle agevolazioni fiscali.
  • “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni” (art. 30, comma 7, L. 388/2000): anche in questo caso, il veicolo non necessita di adattamenti per accedere alle agevolazioni fiscali.
Quanto ai requisiti per ottenere l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, sono richiesti i seguenti:
  • l’invalidità deve essere certificata dall’INPS e deve riguardare una disabilità grave (art. 3, comma 3 della Legge 104);
  • il veicolo deve essere intestato alla persona con disabilità, o a un familiare che lo utilizza esclusivamente per il trasporto del disabile;
  • il veicolo deve essere utilizzato principalmente dalla persona con disabilità e non può essere usato senza la sua presenza da altri familiari.
L’esenzione si applica al veicolo nuovo (prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico) o usato (passaggio di proprietà). Sono inclusi i mezzi progettati per essere guidati da o per trasportare persone con disabilità:
  • autovetture
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo
  • autoveicoli specifici
  • autocaravan
  • motocarrozzette
  • motoveicoli per il trasporto promiscuo
  • motoveicoli per trasporti specifici.

Esistono restrizioni sulla cilindrata del veicolo? Sì, ci sono limiti di cilindrata per poter usufruire dell’esenzione.
L’esenzione si applica per un solo veicolo e presenta le seguenti limitazioni:

  • per i veicoli a benzina, la cilindrata non deve superare i 2.000 cc.
  • per i veicoli diesel, la cilindrata non deve superare i 2.800 cc.

Per fare domanda di esenzione, è necessario allegare i seguenti documenti:

  • il verbale di cui al citato art. 3 L. 104 o il certificato di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • una dichiarazione che attesti che il familiare con disabilità è fiscalmente a carico, qualora il veicolo sia intestato al familiare;
  • copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
  • eventuale copia della patente speciale, se la persona con disabilità ne è in possesso

 

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