Assegno di inclusione 2024: requisiti, importo e come fare domanda da gennaio

Dal 1° gennaio 2024 sarà attivo il nuovo assegno di inclusione, lo strumento che assieme al supporto per la formazione e il lavoro sostituisce il reddito di cittadinanza. La guida con i requisiti necessari, gli importi e le istruzioni per inviare la richiesta

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L’assegno di inclusione (ADI), dal 2024, sarà il nuovo strumento per il contrasto alla povertà assieme al supporto per la formazione e il lavoro.

La novità, introdotta dal decreto lavoro in sostituzione del reddito di cittadinanza, spetta ai nuclei familiari con almeno un minore oppure una persona disabile o con più di 60 anni.

I beneficiari riceveranno un’indennità di massimo 500 euro mensili, che arriva a 780 sommando il contributo per l’affitto, esenti da IRPEF.

Come per il RdC sono previsti requisiti relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno e alle condizioni economiche.

Assegno di inclusione 2024: requisiti, importo e come fare domanda da gennaio

I requisiti per l’assegno di inclusione

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 ha abolito il reddito di cittadinanza, che resta in vigore fino alla fine dell’anno solo per specifiche categorie di beneficiari, mentre per tutti gli altri è stato introdotto il limite massimo di fruizione di 7 mensilità.

Al suo posto, il decreto lavoro ha introdotto il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’assegno di inclusione.

Il primo è attivo dal 1° settembre in favore di tutti i cittadini e le cittadine tra i 18 e i 59 anni d’età in possesso di specifici requisiti e che non continuano a ricevere il reddito di cittadinanza fino alla fine dell’anno. L’ADI, invece, sarà attivo dal 1° gennaio per le famiglie con almeno una persona:

  • minorenne;
  • con disabilità;
  • con più di 60 anni;
  • in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

A ciò, poi, si aggiungono specifici requisiti relativi alla cittadinanza e alle condizioni economiche, come indicato all’articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023.

  • Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:
    • il richiedente deve essere cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
    • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
    • residenza in Italia dei componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
  • Requisiti relativi alla condizione economica:
    • il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE valido non superiore a 9.360 euro;
    • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 7.560 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza).
  • Requisiti patrimoniali:
    • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
    • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000, euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (questi massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).
  • Requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;
    • non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.

La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come indicato nell’immagine.

Quale importo spetta alle famiglie

Quanto spetta ai beneficiari dell’assegno di inclusione?

Le famiglie riceveranno fino a 6.000 euro annui, quindi 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La somma ricevuta è esente da IRPEF

Il limite aumenta a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone con almeno 67 anni oppure da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.

A tale somma si aggiunge anche il contributo per l’affitto, massimo 280 euro mensili.

L’indennità non può avere un importo inferiore a 480 euro all’anno.

Il sussidio viene erogato ogni mese per un periodo continuativo di massimo 18 mesi. La prestazione può essere rinnovata per un ulteriore anno previa sospensione di un mese.

Come per il RdC, l’assegno di inclusione viene erogato su una carta ricaricabile, chiamata “ Carta di inclusione” 

Si potranno effettuare prelievi di contante entro il limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di affitto.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio nel limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Come fare domanda dal 1° gennaio 2024

Le domande si potranno presentare a partire dal 1° gennaio 2024. Per le istruzioni operative sarà necessario attendere l’apposita comunicazione da parte dell’INPS. Al momento, infatti, manca anche il decreto del Ministero del Lavoro, attuativo della misura.

💯Come specificato nel decreto lavoro, però, la richiesta andrà presentata all’INPS, direttamente online oppure tramite CAF o Patronati.

Il beneficio economico sarà erogato a partire dal mese successivo a quello in cui è firmato il patto di attivazione digitale (PAD).

La fruizione del sussidio, infatti, è legata all’iscrizione sulla piattaforma SIISL, la stessa del supporto per la formazione e il lavoro, attraverso la quale viene attuato il patto di attivazione digitale per l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa

Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari dell’assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del patto di attivazione digitale.

I percettori non attivabili al lavoro, poi, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o i patronati ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

servizi sociali valutano i bisogni del nucleo familiare al fine della sottoscrizione di un patto per l’inclusione. In tale ambito, i componenti tra i 18 e i 59 anni con l’obbligo di partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sono tenuti a firmare il patto di servizio personalizzato presso i CPI o soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Anche in questo caso la propria posizione va aggiornata ogni 90 giorni.

Il componente del nucleo beneficiario dell’ADI, attivabile al lavoro e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare la prima offerta di lavoro con specifiche caratteristiche, pena la decadenza dalla prestazione.

Obblighi e condizioni per il mantenimento del beneficio

Oltre a dover accettare l’offerta di lavoro presentata, ci sono anche altri obblighi e condizioni da rispettare per evitare di perdere l’assegno di inclusione.

In primo luogo è obbligatorio comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento entro quindici giorni dall’evento modificativo.

Inoltre, ai beneficiari tra i 18 e i 29 anni si applicano gli obblighi in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello se non sono in possesso del diploma.

In sintesi, il nucleo familiare perde il beneficio economico se un componente:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, senza un giustificato motivo, alle attività formative o alle altre iniziative di politica attiva o di attivazione nei quali è inserito secondo il patto di servizio personalizzato, oppure non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione quando obbligatorio;
  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro con le caratteristiche indicate all’art. 9 del DL Lavoro;
  • non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 oppure effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.

Il nucleo familiare che ha perso il beneficio per mancata partecipazione alle politiche attive potrà ripresentare la domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Incentivi per chi assume i beneficiari

Allo stesso modo del reddito di cittadinanza, sono previsti degli incentivi per i datori di lavoro che assumono i percettori dell’assegno di inclusione.

Le agevolazioni spettano per le assunzioni con:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
  • contratto di apprendistato;
  • trasformazione da tempo determinato.

Ai datori di lavoro viene riconosciuto per 1 anno un esonero contributivo del 100 per cento nel limite massimo di 8.000 euro, esclusi premi e contributi INAIL.

Se il beneficiario dell’ADI nei 2 anni successivi si licenzia, salvo i casi per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

di Federico Rodorigo – Red InformazioneFisco

 

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