Misure nazionali di contrasto alla povertà a sostegno della disabilità

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In virtù delle recenti modifiche relative alle misure a sostegno di nuclei a basso reddito, si riepilogano nel prosieguo le misure nazionale in vigore e di prossima attivazione.

  1. Assegno unico universale (AUU)

Dal 1° gennaio 2023 ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto AUU (si rimanda a Circolare INPS n. 41 del 7/4/2023) e maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni. Inoltre, l’incremento di 120 euro è stato confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.

  1. Bonus Nido

Spetta fino al compimento del terzo anno di età del bambino (anche in adozione o affido temporaneo) anche se non frequenta il nido per gravi patologie croniche, per avviare forme di supporto presso la propria abitazione, previa presentazione di un attestato rilasciato dal pediatra

  1. Bonus disabili

La somma erogata dall’INPS al genitore richiedente varia a seconda del numero di figli con disabilità non inferiore al 60%: 150 euro al mese, nel caso di 1 figlio, 300 euro al mese, nel caso di 2 figli disabili e 500 euro al mese, se il genitore ha 3 o più figli disabili. È pagato mensilmente e, in caso di esaurimento dei fondi stanziati, verrà data la precedenza alle famiglie con ISEE più basso e, a parità di ISEE, al grado di disabilità.

  1. Reddito di Cittadinanza (RdC)

La riduzione del periodo massimo di fruizione non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE (ai sensi del d.p.c.m 159/2013), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato presentando la nuova domanda. La legge di bilancio 2023 ne ha ristretto la misura, tranne che per i nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età (in estrema sintesi coloro che sono impossibilitati al lavoro). La sospensione a luglio 2013 non riguarda i neo-percettori che non hanno usufruito delle mensilità riconosciute.

Il beneficio economico è compreso tra 480 e 9.360 euro l’anno calcolato moltiplicando euro 6.000 per i parametri di equivalenza pubblicati (massimo 2,2 nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza) + contributo per l’affitto di euro 1.800 erogato direttamente al locatore di euro 3.360 annui o per il mutuo di euro 1.800 annui. Dal risultato va detratto il reddito familiare riscontrato nell’ISEE di riferimento e il valore dei trattamenti assistenziali in corso di godimento dal nucleo.

Dal 2024 il Reddito di cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di inclusione e dallo Supporto formazione e lavoro di cui in seguito.

  1. Pensione di Cittadinanza (PdC)

E’ rivolta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, oppure per nuclei in cui convivano con persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza di età inferiore a 67 anni. La riduzione del periodo massimo di fruizione prevista per il RdC non si applica al PdC riconosciuta ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. Il beneficio economico prevede una componente di integrazione del reddito familiare che si calcola moltiplicando euro 7.560 per i parametri di equivalenza pubblicati (massimo 2,2 nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza) + un contributo per l’affitto di euro 1.800 annui. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC, quindi, la misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

  1. Assegno di inclusione (ADI)

Dal 2024, l’ADI sarà la misura per sostenere i nuclei a basso reddito. Costituisce un’integrazione del reddito da un minimo di euro 480 annui ad euro 7.560 annui, a seconda della tipologia e composizione del nucleo familiare, cui può essere aggiunto un contributo per l’affitto di euro 1.800 dove risiede il nucleo. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare per il riconoscimento dell’ADI é di euro 7.560 annui, e l’importo del beneficio varia a secondo dei parametri fissati da una scala di equivalenza. I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Il riconoscimento dell’assegno è condizionato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e d’inclusione sociale e lavorativa ma sono esclusi dagli obblighi di partecipazione a detto percorso i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.

  1. Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Misura per gli occupabili in età tra i 18 ed i 59 anni con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. È un assegno di euro 350 mensili per massimo 12 mesi erogati con bonifico. Mira all’attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazionedi qualificazione e riqualificazione professionale. Nelle misure del Supporto rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività da svolgere presso il comune di residenza. SFL è incompatibile con Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza. Se non si aderisce alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, confermando ai servizi competenti almeno ogni 90 giorni la partecipazione a tali attività, il beneficio viene sospeso. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, ove non già assolto, comporta la non erogazione del beneficio.

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

 

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