Affitto casa a disabili: le agevolazioni

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da Immobiliare

Lpersone disabili e in generale i nuclei familiari al cui interno vi è un portatore di handicap o disabilità riconosciuta e regolata ai sensi della Legge 104 possono usufruire di alcune agevolazioni per quanto riguarda l’acquisto di un immobile a uso residenziale o la sua ristrutturazione.

In particolare, si può fruire di un mutuo agevolato sia la durata sia per l’importo, che serva per l’acquisto di una casa oppure per la realizzazione di lavori per il miglioramento strutturale ed energetico.

Esiste inoltre un finanziamento ad hoc per supportare l’acquisto di attrezzature necessarie e utili per rendere una casa adatta alle persone disabili, ivi compresi sollevatori, montascale, porte scorrevoli automatiche e sensori.

Ci si chiede però se esistono delle forme di agevolazione anche per quanto riguarda l’affitto di un immobile o dei vantaggi per l’inquilino disabile a livello normativo e contrattuale.

Vediamo come funziona l’affitto per i portatori di handicap.

Affitto a persone disabili: esistono agevolazioni per le parti?

Una domanda che ci si può porre è quindi se esistono sconti, agevolazioni fiscali, contratti di locazione particolari o vantaggi per il disabile che prende in affitto un appartamento o per il proprietario locatore della casa.

Diversamente da quanto si possa pensare, la legge non prevede agevolazioni specifiche per facilitare il soggetto con invalidità, nel caso in cui questo o il suo nucleo familiare prendano una casa in locazione.

Le regole relative al contratto di affitto, dalla sottoscrizione fino all’eventuale recesso, sono le medesime che deve rispettare un qualsiasi soggetto affittuario.

Affitto a persone con disabilità: come funziona il contratto d’affitto

Innanzitutto, le persone disabili, così come qualunque altro soggetto, devono sottoscrivere un normale contratto di locazione.

Allo stesso modo, anche le condizioni in caso di recesso da parte di locatore e locatario sono le stesse sia per un inquilino disabile che per un inquilino senza invalidità.

Per quanto riguarda la conclusione anticipata dell’affitto, il proprietario dell’immobile ha la facoltà di interrompere il rinnovo automatico del contratto, dando un preavviso di almeno sei mesi, in presenza di alcune condizioni, quali la necessità di una ristrutturazione dell’immobile a seguito di un grave danneggiamento, la volontà di destinare la casa a uso abitativo, commerciale, professionale o artigianale per se stesso o per coniuge, figli, genitori e parenti fino al secondo grado o la disponibilità per l’inquilino di un’altra abitazione libera nello stesso comune.

L’affittuario può anch’egli impedire il rinnovo del contratto, sempre con preavviso di sei mesi, comunicando le motivazioni, che possono essere relative a problemi di salute, trasferimenti, perdita del lavoro o altro motivo grave che costringa all’interruzione della locazione.

Anche per quanto riguarda il recesso, le regole per l’inquilino disabile sono le stesse che per chiunque altro.

 

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