DDL Anziani. La differenza da ricordare tra non autosufficienza e disabilità

Il ddl anziani è approdato al Senato. Ci sarà un lungo iter comprensivo dei regolamenti attuativi in cui bisognerà evitare alcuni errori

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La Presse

di Alessandra Servidori – Il Sussidiario

La vicenda del sostegno di politiche per gli anziani è approdato con il ddl del Cdm in Senato e, come si dice in politica, “è in lavorazione” alla commissione Bilancio perché il provvedimento costituisce attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevedono l’adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024, nonché dei traguardi e obiettivi della componente M6C1, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, oltre che al rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l’assistenza sanitaria

Ricordiamo che il provvedimento di delega ha tra i suoi obiettivi la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché il riordino e la modifica di talune misure, per cui in sede attuativa, anche alla luce delle predette azioni, si potrà procedere all’individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione di persona anziana.

La Ministra Locatelli che deve occuparsi in prima persona dei regolamenti previsti dalla delega soprattutto in sede attuativa, alla luce degli esiti delle azioni di ricognizione, riordino, semplificazione e coordinamento della legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio, deve definire la prestazione universale, il riordino delle agevolazioni fiscali e contributive vigenti, nonché la definizione di azioni formative la cui intensità dipenderà dalle risorse esistenti, potendosi limitare alla fissazione di standard minimi di formazione degli operatori socio sanitari che si devono occupare degli anziani con un’operazione che coinvolge sia il settore sanitario che sociale e dunque un sistema di coordinamento interministeriale piuttosto delicato.

Poiché la Ministra ha anche la delega alla disabilità e avendo ritenuto congruo (?) identificare l’anziano non autosufficiente alla pari di altre persone disabili portatrici di altre patologie che portano alla disabilità e dovendo normare le definizioni, i criteri e le modalità di accertamento dell’invalidità, secondo il decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell’articolo 2, comma 2, lettera a), b) e h) n. 1 della legge n. 22 dicembre 2021, n. 227 (è la delega sulla disabilità che prevedeva la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità) ha provveduto a dare vita a un ennesimo tavolo di cosiddetti esperti (una ventina) per far fronte alla necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 22 sopracitata, nell’ottica di introdurre la definizione di disabilità e disciplinare il procedimento di riconoscimento della relativa condizione, semplificando e unificando in una cosiddetta “valutazione di base” le attuali procedure di accertamento delle varie condizioni di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, sordocecità e stato di handicap di cui alla legge n. 104 del 1992, e di disabilità ai fini lavorativi di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici e di non autosufficienza.

Seguiremo con attenzione questo percorso affidato a un tavolo di studio consapevoli che il Ministro dovrà decidere politicamente come impostare i regolamenti attuativi che sicuramente non potranno essere semplificati in tabelle omologanti non autosufficienza e disabilità, perché anziani e disabili sono persone con problemi e patologie diverse e assicurare loro dignità e assistenza con la frenesia di risparmiare risorse in confusione, soprattutto anche dal punto di vista delle risorse confluite in unico fondo, non è accettabile.

 

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