di Claudio Garau – Money
La legge 104 è un provvedimento chiave in campo di disabilità perché assicura all’handicappato e ai suoi familiari varie agevolazioni e benefici. In caso di sfratto c’è tutela? Facciamo chiarezza.
In molti avranno già sentito parlare della legge 104 del 1992, ovvero ciò che tuttora rappresenta il riferimento legislativo e la legge quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Chi è portatore di handicap grave o assiste un familiare che si trova in queste condizioni deve ricordare che la normativa riconosce varie agevolazioni, allo specifico scopo di garantire l’assistenza, la cura e l’integrazione sociale dei disabili.
Considerata l’ampiezza della tutela offerta dalla legge 104, un quesito che ci si potrebbe porre è il seguente: un inquilino riconosciuto disabile, e dunque tutelato dalla citata normativa, può essere sfrattato e così costretto ad abbandonare l’abitazione in cui vive in affitto, oppure la stessa legge 104 dispone una qualche regola di tutela, proprio per la sua condizione di handicap acclarato? A questa domanda risponderemo nel corso di questo articolo, facendo luce su una questione pratica che, oggigiorno, è abbastanza ricorrente. I dettagli
Legge 104 e sfratto: è possibile ottenere il rilascio dell’immobile anche in caso di inquilino disabile?
Maggiori destinatari della legge 104 sono i cittadini disabili, ma non mancano regole di tutela e supporto anche per chi vive con loro, frequentemente i caregiver di dette persone. D’altronde il fondamento alla base di questo provvedimento è che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono solo assicurando alla persona in stato di handicap e alla sua famiglia opportuno sostegno. In linea generale detto supporto può aversi a livello di servizi di aiuto personale o familiare, oppure psicologico o tecnico.
Certamente è un quadro ampio di tutele, che comprende permessi, congedi e detrazioni fiscali, ma – come abbiamo accennato in apertura – è importante chiarire se la legge 104 preveda anche al suo interno, oppure no, regole che impediscano ad un disabile di essere sfrattato.
Ricordiamo in breve che lo sfratto per morosità altro non è che un procedimento che consente al locatore (il cd. “padrone di casa”) di poter conseguire il rilascio e la riconsegna dell’immobile da parte del conduttore (ovvero l’affittuario o inquilino) in seguito alla morosità nel pagamento del canone d’affitto pattuito.
Ebbene, la risposta al quesito che ci siamo posti in apertura è in linea generale negativa, perché non esiste alcuna legge vigente che vieti lo sfratto di un inquilino moroso e con disabilità. Attenzione però, perché se è vero che regole generali di tutela contro lo sfratto non ve ne sono, ciò automaticamente non significa anche che non ci siano degli ’escamotage’ o delle soluzioni che possono in qualche modo, rallentare l’iter di allontanamento dall’abitazione. Le vedremo tra poco.
Quando scatta lo sfratto? Alcune precisazioni
Ogni inquilino, anche in condizioni di disabilità, che non versa il canone di affitto può rischiare concretamente di essere sfrattato ed essere quindi costretto dall’ufficiale giudiziario a lasciare l’appartamento in cui vive, dopo che il magistrato ha emesso il provvedimento apposito. Di fatto per legge il rischio di venire allontanati dalla casa in cui si abita si materializza trascorsi 20 giorni dalla scadenza del pagamento del canone. Facendo un rapido esempio, se un inquilino non ha pagato il mese di giugno, il proprietario deve aspettare il 20 luglio prima di avviare la pratica di sfratto contro l’affittuario moroso.
Perciò se un inquilino disabile con la legge 104 riceve la notifica di sfratto, ma vuole rimanere nell’abitazione, potrà risolvere la questione anzitutto pagando la somma dovuta al proprietario di casa. Ciò è possibile sia dopo aver ricevuto la notifica sia in sede di udienza del tribunale.
Un’altra soluzione per evitare lo sfratto sarebbe quella di domandare ed ottenere dal giudice il cosiddetto termine di grazia. Ci riferiamo in sostanza ad ulteriori 90 giorni di tempo per versare il dovuto. Se il giudice è favorevole a questa soluzione, l’udienza viene rinviata a 10 giorni dopo la scadenza dei 3 mesi di grazia. Nell’insieme, l’affittuario disabile avrebbe 100 giorni per individuare i soldi necessari o un’altra casa in cui andare a vivere.
Ma se scaduto questo termine l’inquilino non ha ancora pagato, la conseguenza sarà lo sfratto, pur con la legge 104. Nell’udienza successiva alla scadenza dei 90 giorni sarà verificato l’effettivo pagamento della morosità maturata e, come accennato, se a questa successiva udienza l’inquilino non avrà provveduto al versamento integrale del dovuto nel termine di grazia, la conseguenza sarà la convalida dello sfratto per morosità da parte del giudice.
Sospensione dello sfratto nei confronti del disabile: in quali condizioni?
Come accennato sopra, se è vero che in linea generale l’inquilino o l’inquilina disabile che non versa l’affitto può subire la stessa procedura di sfratto di una persona normodotata, è altrettanto vero che, nelle circostanze della disabilità, ricorrono soluzioni in grado di rallentare la procedura. Ovvero vi sono delle eccezioni alla regola dello sfratto anche per il disabile con la legge 104.
Anzitutto è possibile ottenere la sospensione per disabilità dal giudice, a ritardare lo sfratto dell’inquilino moroso. Di fatto è una soluzione ’emergenziale’, introdotta diversi anni fa per limitare il disagio abitativo per le fasce più fragili della popolazione. Perciò, in caso di handicap acclarato, la sospensione può esservi a patto che ricorrano queste specifiche condizioni:
- essere disabile e possedere un reddito lordo annuo al di sotto dei 27mila euro;
- avere nel proprio nucleo familiare una persona con più di 65 anni di età, un malato terminale o un disabile con invalidità civile riconosciuta maggiore del 66%.
Nel caso in cui il magistrato esprima parere favorevole alla richiesta di sospensione, lo sfratto viene di fatto ’congelato’ per un tempo determinato e rinviato di massimo 18 mesi.
Ricerca di una sistemazione adeguata per il disabile
Non solo. Vi è un’altra soluzione che permette di evitare lo sfratto nell’immediato e dunque il rischio di essere costretti a lasciare l’abitazione. Ci riferiamo alla possibilità di esercitare il diritto dell’handicappato di trovare una sistemazione opportuna per le sue condizioni di salute, prima che si compia la procedura di sfratto.
D’altronde si può facilmente comprendere che la ragione di questa possibilità sta nel fatto che una persona disabile ha delle esigenze molto più specifiche e urgenti rispetto a una persona in buono stato di salute. Si tratta di quei casi in cui, ad esempio, una persona non in grado di deambulare normalmente perché in sedia a rotelle, va alla ricerca di un appartamento in un edificio senza barriere architettoniche insormontabili per la sua disabilità. Detta ricerca richiede tempo e perciò, anche in questo caso, se ne può guadagnare un po’ in fase di individuazione della nuova abitazione
Handicap grave e ragioni mediche
Vi è un escamotage ulteriore per chi vuole evitare lo sfratto, rientrando nel quadro di tutela di cui alla legge 104. Ebbene, può sussistere il diritto a rimanere in casa, e ciò nonostante le regole generali in materia – come abbiamo visto sopra – dicano il contrario. Infatti in caso di procedura di sfratto di una persona con disabilità, è possibile far valere il diritto di restare nell’abitazione per ragioni esclusivamente mediche.
In buona sostanza il diritto alla salute dell’individuo, tutelato anche in Costituzione, prevale su quello del proprietario che vorrebbe allontanare l’inquilino moroso, ma ovviamente la possibilità di restare nell’abitazione viene riconosciuta in presenza di handicap grave, così come certificato dal medico competente.
Ecco che la legge 104 può dunque intervenire in tutela perché, se emerge che lasciare la propria abitazione significa provocare un peggioramento delle condizioni psico-fisiche dell’inquilino o inquilina con handicap grave, si aprono spiragli per la sospensione dello sfratto.
Ma attenzione in quanto, per usufruire di detto diritto la persona con handicap deve far pervenire all’ufficio giudiziario una copia della certificazione dell’ASL, che comprova che la disabilità è così grave da necessitare un’assistenza costante e tale da rendere conveniente la permanenza nell’immobile