Invalidità al 100% ma senza accompagnamento, ecco cosa fare se l’indennità è bocciata

Invalidi al 100% ma con domanda di accompagnamento respinta e come presentare ricorso amministrativo o legale

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di Giacomo Mazzarella
L’indennità di accompagnamento è una misura che molte famiglie sfruttano quando al loro interno hanno situazioni di invalidità piuttosto gravi.
L’accompagnamento è una misura riconosciuta direttamente al disabile che necessita, per svolgere le normali funzioni quotidiane della vita, di una guida costante. L’accompagnamento va infatti proprio nella direzione di consentire al disabile di affrontare il costo di un accompagnatore. Ma come si prende l’accompagnamento, cosa ci vuole per vederselo riconosciuto e cosa accade a domanda respinta sono tutti argomenti da approfondire. E sono argomenti che sono oggetto di alcuni quesiti piuttosto diffusi.
“Buonasera gentile redazione di Investire Oggi, volevo una vostra soluzione ad una mia problematica che riguarda mio padre di 80 anni a cui hanno appena respinto la domanda di accompagnamento. Anzi, più che di domanda respinta dovrei parlare di mancata assegnazione dell’accompagnamento visto che gli hanno riconosciuto comunque il 100% di invalidità. Cosa posso fare dal momento che mio padre secondo me e secondo il nostro medico curante, tutto è tranne che un soggetto che può svolgere da solo le normali funzioni della vita?”

Tutto sull’indennità di accompagnamento, ecco di cosa si tratta

Come spiega l’Inps sul suo sito istituzionale l’indennità di accompagnamento è un contributo erogato dallo stesso Istituto Previdenziale a soggetti affetti da patologie che non consentono loro di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.
O che sono nelle condizioni di impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita di tutti i giorni. L’indennità di accompagnamento si riceve mese per mese come una normale pensione, ma è una misura assistenziale e personale. Non prevede la tredicesima mensilità e non è una misura che può essere percepita da chi lascia il territorio italiano andando all’estero.

L’accompagnamento dal punto di vista fiscale e non solo

L’indennità di accompagnamento è una prestazione che non fa reddito, che non è pignorabile e che non può passare agli eredi come reversibilità. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si presenta la domanda di accompagnamento all’INPS. Questo passaggio è fondamentale, perché una domanda presentata entro il 31 gennaio porta la prima mensilità a essere erogata già dal primo febbraio successivo, mentre una domanda presentata il primo febbraio fa partire l’indennità solo dal primo marzo.

Alcuni limiti all’accompagnamento

Come già detto, essendo una prestazione assistenziale l’indennità di accompagnamento non può essere fruita da chi non risiede stabilmente in territorio italiano. Inoltre l’indennità, anche per chi già la prende, viene sospesa nel momento in cui il beneficiario viene ricoverato in una struttura pubblica o collegata al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il ricovero per portare alla sospensiva dell’indennità non deve essere inferiore a 30 giorni. Essendo una prestazione assistenziale a completo carico dello Stato è evidente che l’accompagnamento non può essere pagato se il disabile grava sulle casse dello Stato in una maniera differente, come può essere il ricovero in un ospedale o in altra struttura pubblica.

Invalidità al 100% ma senza accompagnamento, ecco cosa fare se l’indennità è bocciata

Il quesito del nostro lettore mette in luce una situazione molto comune che è quella dell’invalido che viene riconosciuto tale e in percentuale pari al 100% dalla Commissione Medica Invalidità Civili delle ASL, ma senza l’assegnazione dell’invalidità di accompagnamento. Il riconoscimento di una invalidità al 100% non è sufficiente per ottenere l’accompagnamento perché oltre alla totale disabilità (che tra le altre cose basta per ottenere la pensione di inabilità), serve alternativamente la non autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana  o la impossibilità di deambulare senza un accompagnatore.

Accompagnamento, reiezione della domanda, ricorso e aggravamento

Dopo la visita medica da parte della commissione, l’interessato deve innanzi tutto attendere l’esito comunicato tramite verbale.
Se in quest’ultimo manca il riferimento all’accompagnamento, significa che il disabile è stato riconosciuto con una invalidità grave secondo la legge n° 104, precisamente all’articolo n° 3 comma 3. In questo caso disco verde alla pensione di inabilità civile, ma non all’indennità di accompagnamento. Il disabile viene sottoposto a visita, ma solo dopo che il proprio medico di famiglia ha compilato il certificato medico e inserito in rete. Con la copia del certificato e la ricevuta, il disabile deve andare al Patronato a presentare domanda di inabilità civile, di benefici della legge 104 e di indennità di accompagnamento. A verbale arrivato e ad accompagnamento negato, ecco che si deve aprire alle possibilità di ricorso.

I passaggi del ricorso tramite avvocato per l’invalidità

Nulla vieta al diretto interessato di produrre ricorso contro un mancato ok all’indennità di accompagnamento. A partire dalla data di ricevimento del verbale, il ricorso deve essere presentato entro 6 mesi. Il primo passo è quello di presentare un ricorso amministrativo all’INPS. Solo nel caso di nuova reiezione sarà possibile presentare ricorso al giudice. Ma in questo caso è necessario presentare ricorso tramite un avvocato. Legale che avvierà il procedimento accertamento tecnico preventivo. E quindi con una visita medica all’invalido, effettuata da un consulente tecnico d’ufficio (CTU). Questa è la via che il nostro lettore deve seguire. Se vuole che la domanda di accompagnamento precedentemente respinta da parte della commissione, possa finalmente essere

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