Il bonus può essere richiesto per le spese documentate, sostenute nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche, ai condomìni e alle imprese, senza alcuna distinzione.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 50.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 50.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. L’agevolazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità.
Le Spese Ammissibili
L’articolo 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2022 stabilisce che il bonus barriere architettoniche spetta per:
- ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche. Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche);
- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione degli impianti il bonus può essere richiesto per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione.
I pagamenti per ottenere il bonus, devono essere tracciabili e dimostrabili.
Informazioni approfondite sulle tipologie di spese ammissibili possono essere consultate nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate a due istanze di interpello:
- La Risposta 461/2022 (agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari site nel medesimo condominio ed in comproprietà tra coniugi – art. 119-ter del dl 19 maggio 2020, n. 34 “decreto Rilancio”).
- La Risposta n. 465/2022 dell’Agenzia delle Entrate (Agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su di un edificio condominiale a prevalenza non residenziale- articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
Come Richiedere Il Bonus Barriere Architettoniche 2022
Il bonus barriere architettoniche 2022 può essere richiesto a scelta con una delle seguenti modalità:
- L’interessato paga l’intero importo della prestazione e inserisce la detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi, recuperando l’importo in 5 quote annuali di pari importo;
- attraverso lo sconto in fattura da parte del fornitore di beni o servizi, per cui l’impresa che realizza gli interventi applica direttamente uno sconto del 75% al cliente;
- attraverso la cessione del credito corrispondente alla detrazione a favore di banche o istituti finanziari, che rimborsano al cliente la somma corrispondente in un’unica soluzione.