di Andrea Baglioni – Red La Svolta
Risulta utile richiamare l’attenzione sulla sentenza n. 19256 del 15 giugno 2022 della Corte di Cassazione, con la quale è stato respinto il ricorso dell’Inps avverso la pronuncia del Tribunale di Lodi che avevo riconosciuto la sussistenza dei requisiti per usufruire della c .d. “indennità di comunicazione” di cui alla L. n. 95 del 2006 in capo a un soggetto con sordità centrale causata da patologie organiche (nella specie, sindrome di Rett), vale a dire un soggetto con una compromissione dell’area comunicativo linguistica conseguente a un danno centrale a causa della quale lo stimolo acustico inviato all’orecchio – regolarmente arrivato all’encefalo – non viene codificato e ritrasmesso dall’encefalo per un problema di carattere neurologico.
La Suprema Corte ha infatti disatteso l’argomentazione dell’Inps fondata sui limiti di decibel di cui al Dm del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in quanto, in primo luogo, la L. n. 95 del 2006 («Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi») disciplina la provvidenza in discorso prendendo in considerazione in via generale coloro che non hanno potuto apprendere l’uso del linguaggio parlato perché affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (c.d. sordomuti prelinguali), e, in secondo luogo, il Dm nel fissare dei limiti di decibel ha tenuto in considerazione solo i casi di sordità periferica.
La giurisprudenza di legittimità d’altronde aveva già avuto modo di affermare come il mancato apprendimento nel linguaggio parlato da parte di sordomuti prelinguali integri di per sé il fatto costitutivo del diritto al beneficio (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 21/10/2014, n. 22290).
La Suprema Corte è giunta quindi a statuire il principio di diritto secondo cui “L’indennità di comunicazione spetta anche ai soggetti che non hanno imparato a parlare a causa di sordità centrale derivante da patologie organiche, in quanto il fatto costitutivo del diritto al beneficio è che la suddetta condizione patologica abbia impedito il normale apprendimento nel linguaggio parlato, risultando, peraltro, irrilevanti i limiti di decibel stabiliti dal d.m. del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 che sono previsti solo per casi di sordità periferica”.
A tal proposito vale la pena rammentare che la c .d. “indennità di comunicazione”, da un lato, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, e, dall’altro, è cumulabile con l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale e con l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità; la c.d. “indennità di comunicazione” è invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, fermo restando la facoltà dell’avente diritto di optare per il trattamento più favorevole.
Troppi pregiudizi sui sordomuti.
BASTA! BASTA!