La sclerosi laterale amiotrofica – i diritti, la comunicazione non verbale e le procedure negoziali.

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Alla luce anche delle recenti vicende che hanno visto una signora malata di SLA impossibilitata ad autenticare all’anagrafe la firma del proprio figlio minorenne per il rinnovo del documento d’identità, analizziamo quali sono gli interventi possibili in tema di procedure negoziali ed atti notarili per le persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica.

GLI ATTI NOTARILI E L’ESPRESSIONE DELLA VOLONTA’.

Partiamo da un caposaldo fondamentale: la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009 n. 18, riconosce espressamente “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”.

La Convenzione, all’art. 4 impone agli Stati Membri l’adozione di quelle misure che garantiscano “l’accessibilità alla comunicazione”, così riconoscendo che “comunicare è un diritto” della persona malata con disabilità e non una eventualità al diritto alla salute ed alla cura senza dimenticare che l’art. 21 prevede che gli Stati che l’hanno ratificata provvedono  “accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità (omissis) alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta”.

Orbene la problematica in tema di atti notarili e testamenti pubblici era già stata sollevata nel 2015 da parte del Consiglio Nazionale del Notariato il quale, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Amiotrofica, aveva proposto di rendere più semplice la partecipazione dei soggetti affetti da SLA alla contrattazione giuridica, attraverso una interpretazione evolutiva della legge notarile che riconoscesse  la “comunicazione non verbale” e rendesse possibile l’espressione da parte del malato delle proprie volontà negoziali, senza intermediari.

Ciò si rendeva possibile attraverso una interpretazione estensiva della Legge Notarile la quale già prevedeva, per i soggetti non in grado di comunicare autonomamente, diversi rimedi tra cui l’intervento di un interprete in grado di rendere comprensibile il linguaggio a segni e gesti della parte.

Da tutto ciò, è nata l’interpretazione che ha condotto a ritenere superata la presenza di un interprete per questi malati, proprio perché era superata la difficoltà di comunicare direttamente con il notaio, grazie all’aiuto di un’apparecchiatura.

Tutto nasce da una serie di interpretazioni giuridiche emesse nel corso del tempo partendo ovviamente da quanto prevede la legge in tema di testamento che può essere, nelle forme ordinarie olografo ( art. 602 c.c.) oppure per atti di notaio; in questo ultimo caso esso può essere pubblico (art. 603 c.c. ) o segreto ( art. 604 e 605 c.c.)

La prima pronuncia, che ha aperto la strada ad una valutazione piena e sistematica, è stata quella del Tribunale di Varese che in tema di espressione dei propri desideri e delle proprie volontà ha ammesso la possibilità di dettare il testamento all’amministratore di sostegno avvalendosi del comunicatore oculare, non potendosi ammettere che un individuo perdesse la facoltà di testare a causa della propria malattia, trattandosi di una discriminazione fondata sulla disabilità, chiosando infine che “per i pazienti affetti da SLA, peraltro, deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto alla comunicazione non verbale, mediante l’utilizzo di un comunicatore a puntamento oculare”.Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 12 marzo 2012 Giudice tutelare, G. Buffone)

Da questa prima pronuncia, innovativa e responsabile, ne sono discese altre ( Tribunale di Milano sez. Ix Civile Ufficio del Giudice Tutelare decreto del 24 febbraio 2015) per finire a quella più innovativa, interpretando esattamente quanto già espresso in seno al Consiglio Nazionale del Notariato, disapplicando paradossalmente quanto previsto dalla legge notarile.

Il Tribunale di Venezia (Sezione Seconda, n. 967/2017 dell’11/04/2017) in sintesi ha ritenuto non  necessaria la nomina giudiziale di un interprete per consentire a coloro che si esprimono tramite puntatore oculare e sintetizzatore vocale di partecipare ad atti pubblici notarili.

Si legge nel provvedimento che la legge notarile all’interno del art. 56 e 57, prevede l’intervento di un interprete per decodificare il linguaggio a segni e gesti necessario per comunicare per chi non può parlare.

La ratio, continua il Giudice veneziano, è di consentire loro di manifestare il proprio consenso tramite un soggetto che ha studiato ed appreso il linguaggio dei segni e dei gesti.

Per coloro invece che hanno patologie che impediscono sia la parola che l’espressione a segni e gesti, ma che comunicano con un puntatore oculare che traduce gli impulsi in parole scritte a video, l’interprete non è necessario; occorrerà invece verificare l’attendibilità dello strumento e l’accuratezza del sensore ma da un punto di vista tecnico e non giuridico.

Con questa pronuncia pertanto si è aperta la strada alla non necessaria presenza dell’interprete negli atti pubblici tradizionali ma ovviamente permane la necessaria presenza di due testimoni che, in qualche modo, suppliscono alla mancanza di sottoscrizione come prevede l’art. 603 c.c.

Ma si è aperta la strada anche alla possibilità della formazione dell’atto pubblico informatico.

In questo caso la sottoscrizione viene apposta tramite un dispositivo di firma digitale e l’apposizione di un PIN che può essere composto sia con una tastiera tradizionale che con un puntatore oculare.

L’atto informatico si perfeziona in modo assolutamente identico rendendo superflua la presenza dei testimoni.

Su questo ultimo tema ed ovviamente prendendo spunto da quanto puntualizzato dal Tribunale di Venezia il Consiglio Notarile di Milano, ha commentato che ciò spiana ulteriormente la strada per l’abbattimento delle barriere burocratiche affinché le persone affette da SLA, o con patologie simili, possano esercitare il loro diritto di comunicare grazie all’uso della tecnologia dell’eye-tracking per la firma digitale.

Evidenzia inoltre il Consiglio Notarile di Milano, che non è pensabile che si debba passare sempre dal notaio per esercitare un proprio diritto. Se le persone disabili hanno diritto alla stessa deburocratizzazione di ogni cittadino, il diritto alla firma, per chi non riesce ad apporre una sottoscrizione autografa, deve essere garantito per ogni tipo di documento attraverso la firma digitale che oggi ha (o dovrebbe avere, se non si trovassero ostacoli nella pubblica amministrazione) lo stesso valore della firma autografa.

Quanto puntualizzato dal Consiglio notarile di Milano introduce quanto successo ad una Sig.ra malata di SLA e pone ancora una volta l’accento sulla possibilità di utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni per determinate vicende burocratiche.

IL CASO: L’AUTENTICA DELLA FIRMA.

E qui entriamo nel caso specifico di cui accennavamo in premessa, per cui, si, sono possibili soluzioni ma utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione, queste potrebbero essere senza dubbio essere più semplici e soprattutto, meno dispendiose.

Il figlio minore di una signora malata di SLA doveva rinnovare un documento che necessitava la firma di entrambi i genitori.

La signora malata dal 2019, ha visto in soli tre anni un aggravamento della malattia molto celere; ella non è più in grado di muoversi, è bloccata in un letto e si esprime grazie al puntatore oculare.

Questo ovviamente non le impedisce di continuare ad occuparsi dei suoi figli, sia pure con tutte le limitazioni della malattia.

Ad aprile però, il figlio minore ha dovuto rinnovare la carta d’identità e nel Comune dove vive la famiglia, vicino Torino, all’ufficio dell’Anagrafe si sono rifiutati di rinnovargliela, perché – per legge – i genitori devono essere presenti e firmare entrambi per poter rinnovare il documento.

Il marito della donna pertanto si è rivolto ad alcuni notai per ottenere una procura notarile che lo autorizzasse ad ottenere il documento facendo le veci della moglie ma i professionisti interpellati hanno risposto che non era una strada percorribile in quanto l’autentica di firma può avere o meno una natura negoziale ma al di là della sua tipologia, un requisito indispensabile è che questa sia ricevuta alla presenza di un Notaio.

Il notaio deve verificare l’identità personale dei comparenti e il documento deve indicare espressamente che la firma è stata apposta alla presenza del notaio.

Si tratta di un aspetto estremamente rilevante ed importante in quanto potrebbe accadere che il notaio già conosca i soggetti di cui autentica la firma.

La conoscenza pregressa non rileva, il notaio non può ricevere un’autentica di firma in assenza delle persone la cui firma va ad autenticare.

Il tema in questo particolare caso è complesso poiché con il puntatore oculare, come abbiamo visto, si esprime la volontà negoziale tramite la “comunicazione non verbale”; la firma invece è un caso diverso.

A quel punto l’uomo si è rivolto a dei legali i quali hanno provato a contattare altri notai per cercare di trovare una soluzione giuridica alla problematica ma constatata l’impossibilità a trovare soluzioni alternative, hanno deciso di adire il Tribunale di Torino affinché i giudici nominassero il marito della donna suo amministratore di sostegno.

La risposta del Tribunale, ad ogni modo, è stata molto celere in quanto, in quarantotto ore è stato pronunciato il provvedimento con cui veniva nominato il marito amministratore di sostegno della donna.

Il Tribunale ha anche stabilito che nel caso in cui la donna in futuro non fosse in grado di esprimere il proprio volere a causa delle cure, potrà intervenire il marito e prendere decisioni al suo posto, previo il consenso dei medici.

Il tema della possibilità di utilizzare la firma digitale tramite un proprio “pin” utilizzando il dispositivo oculare non solo per la stipula di atti pubblici ma anche per richiedere o autenticare firme necessarie alla pubblica amministrazione, è molto attuale e soprattutto è una strada assolutamente percorribile.

Le barriere burocratiche che limitano in tutto e per tutto la possibilità di “accomodamenti ragionevoli” andrebbero superate, anche e soprattutto alla luce dei recenti progressi tecnologici che danno la possibilità di eliminare queste forme di discriminazione indiretta.

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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