Approfondimenti HandyLex: Decreto Aiuti Ter e nuovo anno scolastico 2022/2023

0
336 Numero visite

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge del 23 settembre 2022 n. 144che è entrato in vigore dal giorno 24 settembre.

Il decreto intitolato “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” prevede un ulteriore aiuto alle politiche sociali, alle imprese in crisi dovuta all’aumento dell’energia elettrica nonché aiuti per il Terzo Settore.

Il testo, articolato in 44 articoli e 2 allegati, (i capi III (Sez. II, III, IV), e IV e V, dall’articolo 22 a 44 si inseriscono nelle misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non saranno di oggetto di analisi) si pone come “scudo” per far fronte ad una impennata generalizzata di beni di consumo dovuto principalmente allo scenario politico mondiale altamente instabile.

Ma, come sempre, andiamo ad analizzare le novità che interesseranno le famiglie e le persone con disabilità, facendo inizialmente una sommaria analisi anche delle altre misure inserite.

Partendo dal capo I, (Misure in materia di energia elettrica, gas naturali e carburanti), gli art. da 2 a 6 disciplinano varie misure che estendono il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pescache supportano le imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia, che rideterminano le accise e le imposte sul valore aggiunto su alcuni carburanti fino al 31 ottobre 2022, che adottano misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali ed in  materia di trasporto pubblico locale e regionale.

L’art. 7 invece aumenta, per far fronte al costo dell’energia elettrica e termica, di 50 milioni di euro il “Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano” istituito con la Legge di Bilancio del 2018 all’art. 1 comma 369 L. 27 dicembre 2017 n. 205.

L’aumento sarà destinato all’erogazione di contributi fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Gli art. 9 e 10 stanziano contributi per l’istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e rigassificatori mentre l’art. 11 prevede dei contributi ad ho per cinema, teatri e luoghi di cultura.

Interessante è anche l’art. 13 che incrementa di 30 milioni di euro il fondo per le scuole paritarie mentre all’art. 15 per i patronati è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, per sostenere le attività di assistenza e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sugli stessi.

L’art. 16 in relazione alle esigenze poste dall’emergenza energetica in atto, per agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell’installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, ha ridotto i termini per la valutazione della documentazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco dai precedenti 60 gg agli attuali 30 gg.

L’art. 8 individua le “Disposizioni urgenti in favore del Terzo settore”.

Qui si individuano 2 stanziamenti specifici: il primo al comma 1 per sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi  civilmente  riconosciuti  che  gestiscono  servizi sociosanitari  e  sociali  svolti  in  regime  residenziale, semi-residenziale rivolti a persone con disabilità,  a  fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  il  successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022.

Il contributo straordinario verrà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021.

Il secondo, al comma 2 è quello a sostegno, degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, delle Onlus iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli dei servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità, per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale.

Il Fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consta di una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Anche in questo caso, il contributo straordinario verrà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e gas naturale.

L’art. 18 ha introdotto una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.

Si tratta di una somma a titolo di indennità una tantum pari ad € 150 riconosciuta ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria e di reddito di cittadinanza; tale mancanza di titolarità dovrà essere presentata al datore di lavoro in forma scritta tramite una dichiarazione.

L’indennità sarà riconosciuta in via automatica tramite i datori di lavoro.

L’art. 19 individua specificatamente tutti i soggetti che avranno la possibilità di ottenere l’indennità una tantum (d’ufficio o a domanda) sempre pari ad € 150,00.

In particolare il comma 1 i soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi  forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021, ad € 20.000.

L’indennità sarà corrisposta d’ufficio a partire dal mese di novembre 2022, dall’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).

Qualora i soggetti sopra indicati risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individuerà l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che deve provvedere negli stessi termini e alle medesime condizioni all’erogazione dell’indennità ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di una apposita rendicontazione.

È importante sottolineare come per l’erogazione dell’indennità, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata ed inoltre l’indennità una tantum non costituirà reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non sarà cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile.

L’indennità verrà erogata, sempre a partire dal mese di novembre 2022, anche ai lavoratori domestici (comma 8) che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, ai soggetti che siano in regime di NASpI, con assegno di disoccupazione, e che abbiano la disoccupazione agricola per l’anno 2021.

L’INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità (comma 11) una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del primo “Decreto Aiuti” e che sono iscritti alla Gestione separata indicata dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ovviamente i richiedenti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. L’indennità sarà corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

L’indennità verrà erogata dall’INPS anche ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali dello spettacolo e dello sport (comma 12) che abbiano beneficiato della precedente indennità prevista dalla L. 21 maggio 2021 che disponeva misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 mentre per i collaboratori sportivi l’indennità verrà erogata da Sport e Salute S.P.A.

Per i lavoratori stagionali intermittenti (comma 13) L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate,

L’indennità sarà corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati l’inps erogherà a domanda l’indennità.

Anche in questo caso, sarà corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, l’indennità sarà corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.

L’indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 dell’art. 19 (sopra esposto).

Per i lavoratori autonomi, l’art. 20 prevede un incremento di € 150,00 per i soggetti che erano già beneficiari dell’indennità prevista nel “Decreto Aiuti” a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex di Fish Onlus

 

L'informazione completa