Si tratta di una misura che ha come scopo il sostegno mutualistico della famiglia.
di Patrizia Del Pidio
E proprio per questo, nonostante il primo beneficiario sia sempre il coniuge, può essere riconosciuta anche ad altri familiari. Pensione reversibilità INPS a figli minorenni, ma anche maggiorenni: vediamo quali sono i requisiti necessari.
Trattamento ai superstiti figli minorenni
Per i figli minorenni il trattamento spetta sempre. Se a prendere la quota da coniuge è l’altro genitore, infatti, in presenza di un figlio minorenne la quota sale dal 60 all’80%. Se il figlio minore non è dell’attuale coniuge, invece, spetterà una quota del 20%.
La pensione di reversibilità spetta anche ai figli maggiorenni fino a 21 anni se studenti, o fino a 26 anni se studenti universitari. In ogni caso, il trattamento ai superstiti per gli studenti universitari non può eccedere la durata legale del corso di laurea. Anche se questa interrompe il trattamento prima del compimento dei 26 anni.
Reversibilità per figli maggiorenni invalidi
Ai figli maggiorenni spetta, poi, la misura anche nel caso di inabilità. In questo frangente non è prevista un’età limita e può essere percepita anche per tutta la vita. Per averne diritto il figlio deve essere a carico del genitore al momento del decesso e totalmente e permanentemente inabile al lavoro.
Nel caso della pensione di reversibilità, in ogni caso, la vivenza a carico è data dal mantenimento abituale, anche se il figlio non ha stessa residenza del genitore. Basterà dimostrare che la pensione del deceduto serviva anche a mantenere la prole. Nel caso dei figli inabili, in ogni caso, la definizione di vivenza a carico è abbastanza ampia e permette anche di avere, entro certi limiti, redditi propri.
Pensione reversibilità INPS a figli minorenni, maggiorenni e disabili
Se i figli devono dividere la pensione con un coniuge, è bene sapere che a quest’ultimo spetta sempre il 60%. In presenza di un figlio e del coniuge, quindi, al figlio sarà riconosciuto il 20% di pensione. In presenza di due o più figli che concorrono con il coniuge, alla prole spetterà la divisione del 40% della pensione del genitore defunto.
Le quote, invece, si alzano qualora ad avere diritto al trattamento siano solo i figli e non vi sia un coniuge che concorre. Per un solo figlio spetta il 70% del trattamento percepito in vita dal genitore che è venuto a mancare. Se i figli sono due, invece, si divideranno l’80% del trattamento originario. Se, infine, sono 3 o più si spartiranno l’intera pensione che il genitore percepiva.