Bonus 200 euro, disabilità e invalidità. Chiarimenti dalla circolare INPS

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Esclusi dalla provvidenza i percettori della sola indennità di accompagnamento e indennità di frequenza. Tutti i requisiti e le modalità di erogazione

Torniamo su quanto previsto per il bonus 200 euro, e in particolare per ciò che riguarda l’erogazione del

bonus alle persone con disabilità, dopo la pubblicazione della circolare n. 73/2022 del 24 giugno, che l’INPS ha dedicato in modo completo alla misura, nel suo complesso.

 

Cos’è il bonus 200 euro

Ricordiamo che il bonus 200 euro è una erogazione introdotta con l’articolo 32 del Decreto Legge n. 50 (Decreto aiuti) dal Governo in forma di assegno, che verrà distribuito a lavoratori e pensionati, incluse persone con disabilità in possesso di determinati requisiti, quale contributo per far fronte all’aumento dei prezzi – e quindi dei costi per le famiglie – di energia e altri beni di consumo.
A meno che l’esecutivo non preveda variazioni, per ora si tratta di una misura una tantum, ovvero di una erogazione che avverrà una sola volta, nella mensilità di luglio.
Per i pensionati è necessario rimanere entro un linite di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
In linea generale il bonus viene inserito in automatico, senza bisogno di presentare domanda, direttamente in busta paga o pensione, ma per alcune categorie di lavoratori, bisogna presentare domanda, come nel caso del bonus 200 euro per badanti.
Per i soli lavoratori, per il riconoscimento in automatico del beneficio in busta paga, c’è l’obbligo di una dichiarazione da presentarsi al datore di lavoro relativamente al fatto di non essere beneficiari di prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.

Invalidità e bonus 200 euro (provvidenze assistenziali)

In riferimento alle persone con disabilità e invalidità, nella circolare INPS vengono elencate quali sono le misure di natura assistenziale che danno diritto al bonus 200 euro, ovvero:
Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:
– pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
– assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
– pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
– pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
– assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
– pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Vediamo quindi che nell’elenco non compaiono accompagnamento e indennità di frequenza, i cui titolari sono esclusi dal beneficio. Questo significa che se una persona percepisce solo l’accompagnamento (o l’indennità di frequenza) non ha diritto al bonus, ma se oltre all’accompagnamento riceve anche la pensione di inabilità o altra indennità tra quelle in elenco, ne ha diritto.

Assegno ordinario di invalidità (trattamento previdenziale)

Riportiamo anche quanto indicato nella circolare INPS per i percettori di un trattamento di natura non assistenziale come i precedenti, ma previdenziale, ovvero l’assegno ordinario di invalidità (l’assegno erogato dall’INPS a lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica che soddisfino  alcuni requisiti di anzianità contributiva.
A tale proposito, l’INPS segnala che: i titolari di assegno ordinario di invalidità
a) in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
b) per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
c) la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro secondo le modalità di cui alla Parte III, Sezione I, paragrafo 1 della presente circolare.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Per approfondire:

Circolare INPS n° 73 del 24-06-2022

Messaggio INPS n° 2397 del 13-06-2022

Redazione

 

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