Legge 104 e permessi, come cambiano in caso di ricovero ospedaliero, rsa o casa di riposo nel 2022

Sono numerose le variabili e le particolarità che caratterizzano la gestione dei permessi sulla base della legge 104. Eccone una

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Ricovero ospedaliero, Rsa o casa di riposo, cosa cambia con i permessi legge 104?

Non è possibile usare i permessi della 104 se il familiare è ricoverato in un ospedale o in una struttura che offre assistenza medica. A meno che il ricovero a tempo pieno viene interrotto per necessità della persona con disabilità in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie specificatamente certificate.

Quando si parla di permessi legge 104, il riferimento va alla possibilità concessa ai lavoratori colpiti da grave disabilità e ai parenti che li assistono, di assentarsi senza alcuna decurtazione dello stipendio e con la certezza di ritrovare al ritorno il proprio posto di lavoro.

Il dipendente deve rispettare le norme vigenti ovvero non può assentarsi per quanto tempo vuole perché esistono precisi limiti ben precisi e per ciascun mese è previsto un lasso di tempo ben preciso entro cui muoversi. Ma se tutti i requisiti sono soddisfatti, ecco i permessi legge 104 sono sempre retribuiti. Ma cosa succede ai permessi legge 104 in caso di ricovero ospedaliero, Rsa o casa di riposo nel 2022? Approfondiamo in questo articolo:

  • Ricovero ospedaliero, Rsa o casa di riposo, cosa cambia con i permessi legge 104
    • Assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare
  • Ricovero ospedaliero, Rsa o casa di riposo, cosa cambia con i permessi legge 104

    Non è possibile usare i permessi della 104 se il familiare è ricoverato in un ospedale o in una struttura che offre assistenza medica. A meno che il ricovero a tempo pieno viene interrotto per necessità della persona con disabilità in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie specificatamente certificate. Oppure quando la persona con disabilità grave è in una struttura residenziale che non fornisce assistenza continuativa.

    Stessa cosa quando si stratta di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età. Infine quando il familiare con disabilità grave è in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine.

    Il lavoratore dipendente affetto da grave disabilità così come i familiari che lo assistono hanno diritto alla retribuzione al 100% nel caso di assenze dal lavoro. Si tratta dei permessi legge 104 che non hanno una durata illimitata ma sono pari a 3 giorni di permesso mensile retribuito ovvero a 2 ore di permesso giornaliero retribuito se l’orario di lavoro è superiore a 6 ore, altrimenti è possibile fruire di una sola ora di permesso.

    Accanto a questa norma di base che tutela il lavoratore portatore di handicap grave, la legge 104 prevede anche i permessi per figli con meno di 3 anni, per figli da 3 a 18 anni, per figli maggiorenni e per i parenti portatori di handicap.

    Una importante sentenza della Corte di Cassazione ha fissato un principio importante: nell’ambito del tempo concesso con i permessi legge 104, il lavoratore “che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato” può dedicare un ritaglio di tempo per sé. Purché sia breve e destinato al soddisfacimento di bisogni ed esigenze personali.

    Assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare

    Secondo la Corte di Cassazione, la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all’assistenza da parte dell’handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare.

    Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l’intervento, a detti fini, dei familiari.

    Tuttavia se la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell’istituto dei permessi ovvero quella di consentire l’assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia.

 

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