L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità svolgerà un ruolo di monitoraggio sulle misure prese dalle amministrazioni pubbliche; garantite forme di consultazioni alle associazioni più rappresentative dei cittadini disabili.
di Stefano Paterna
Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza aprirà delle opportunità anche alle persone disabili. A dimostrarlo è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29 marzo scorso del Decreto 9 febbraio 2022 relativo alla Direttiva per le pubbliche amministrazioni emanata dal Ministro per le Disabilità Erika Stefani.
Con l’adozione della Direttiva l’Italia si dota di uno strumento che vincola le amministrazioni pubbliche all’inclusione delle persone disabili nell’attuazione dei progetti derivanti dal Pnrr, sulla base del perseguimento di quattro principi: Accessibilità, Progettazione Universale, Promozione della vita indipendente e sostegno all’autodeterminazione.
“Il Pnrr – ha osservato in merito il ministro Erika Stefani – è lo strumento principe con cui stiamo investendo sul nostro futuro. Questa opportunità deve essere per tutti, nessuno escluso. Il Piano deve infatti necessariamente considerare le persone con disabilità, che sono tra coloro che maggiormente hanno pagato gli effetti della pandemia”.
Pnrr e disabilità, i principi fondamentali
La Direttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo non si muove nel vuoto, ma va inquadrata nella cornice giuridica costituita a livello nazionale dalla Costituzione, dalla Legge 104 del 1992 “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap”, dalla Legge 68 del ’99 in materia di collocamento mirato e da diverse altre normative di settore, mentre a livello internazionale intervengono la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall’Italia e la Strategia per i diritti delle persone con disabilita’ 2021-2030 della Commissione europea.
Il direttiva punta a vincolare tutte le PA titolari di progetti, riforme e misure del Pnrr in materia di disabilità al rispetto di quattro principi cardine:
- Accessibilità, fondata sull’articolo 9 della Convenzione Onu già citata, consiste nell’abbattimento delle barriere fisiche ed architettoniche che impediscono od ostacolano la mobilità delle persone disabili e delle barriere alla comunicazione che ne limitano l’accesso alle informazioni;
- Progettazione universale o cosiddetto Design for All, per cui gli interventi messi in cantiere devono contemplare metodi e tecniche che favoriscano la fruibilità degli spazi e dei servizi da parte delle persone disabili in materie come la cittadinanza digitale, turismo e cultura, trasporti e mobilità, istruzione e assistenza sanitaria, basandosi su criteri di equità, flessibilità, semplicità, percettibilità delle informazioni, minimizzazione dei pericoli e contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi per l’avvicinamento e l’uso;
- Promozione della vita indipendente e sostegno all’autodeterminazione, secondo cui le riforme e gli investimenti devono tendere alla promozione della vita indipendente e all’autodeterminazione delle persone con disabilità soprattutto in relazione ai luoghi dove vivere contrastandone l’isolamento e la segregazione;
- Principio di non discriminazione delle persone con disabilità, che si concretizza “prevedendo azioni dirette alla riduzione del divario relativo all’accesso all’informazione, in particolare digitale fra le generazioni e, segnatamente, fra le persone con disabilità ed il resto della popolazione”.
I questi principi devono comunque tenere conto delle specificità di settori come la Difesa, la Sicurezza e il Soccorso pubblico.
Pnrr e disabilità, il ruolo dell’Ond e dell’associazionismo
Un ruolo di particolare importanza nella Direttiva è disegnato per l’Ond, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio con la Legge 18 del 2009. All’Ond, infatti, è attribuito il monitoraggio sull’attuazione efficace dei principi sopra descritti da parte delle amministrazioni pubbliche nell’ambito del Pnrr.
A questo scopo ogni PA dovrà redigere due report da inviare telematicamente all’Osservatorio: uno previsionale che servirà a rendere noto all’Ond i contenuti delle riforme, le modalità di attuazione e i risultati attesi in relazione alle persone disabili; uno conclusivo con un bilancio complessivo che riporti i risultati conseguiti in materia di inclusione con l’individuazione dei fattori che hanno favorito o impedito il conseguimento degli obiettivi.
Infine, la Direttiva indica alle pubbliche amministrazioni la necessità di garantire forme di consultazione alle associazioni rappresentative delle persone disabili, facendo riferimento allo specifico principio giuridico riconosciuto dall’Ue che promuove la conoscenza e lo scambio di opinioni da parte di cittadini e associazioni in tutti i settori di intervento delle istituzioni europee.
Documenti: DPCM 9 Febbraio 2022