Nuove regole per l’attribuzione della pensione di invalidità civile che per molti italiani è tra le principali fonti di sostentamento.
Le novità riguardano le procedure per la visità di revisione che l’Inps deve obbligatoriamente e periodicamente eseguire per verificare la permanenza delle condizioni patologiche indicate nel verbale.
Il nuovo iter ha l’obiettivo di rendere il procedimento più celere e meno gravoso per gli interessati, attraverso l’utilizzo della tecnologia. In altre parole non sarà più necessaria la visita diretta ma basterà inviare la documentazione online. Se quest’ultima non fosse ritenuta completa ed esaustivo, allora Inps potrebbe richiedere un accertamento in presenza.
“Gli interessati potranno allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile per una valutazione sugli atti, seguendo le indicazioni del videotutorial o del tutorial consultabile anche dalla pagina “Accertamento sanitario”. Se la documentazione non è ritenuta sufficiente, l’Istituto fisserà un appuntamento per una visita diretta”, si legge sul sito Inps.
Le nuove regole e i tempi
- quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”. Qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale articolo, infatti, introduce la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;
- in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo
- qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;
- in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato – sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico – il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;
- in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;
- tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.