Con la circolare n.197 del 23 dicembre 2021, l’INPS ha reso noti gli importi delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili per il 2022, rivalutati come ogni anno su parametri relativi al costo della vita e all’inflazione. Vediamo quindi quanto si percepirà nel 2022 e a quanto ammontanto gli importi delle pensioni di invalidità e delle altre prestazioni a favore delle persone con disabilità, considerando che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022.
LIMITI DI REDDITO
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore di mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordi sono aumentati dello 0,4%. Ricordiamo che il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile che spetta agli invalidi parziali e quello delle indennità di frequenza è il medesimo previsto per la pensione sociale.
Per il 2022 i limiti di reddito per poter avere diritto alle prestazioni previste per gli invalidi civili sono i seguenti:
– Limite di reddito annuo personale per Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti: 17.050,42 € (rispetto a 16.982,49 € del 2021).
– Limite di reddito annuo personale per Invalidi parziali e minori: 5.010,20 € (rispetto a 4.931,29 € del 2021).
Con questi limiti gli importi per il 2022 sono i seguenti:
Pensione Invalidi, sordomuti: 291,69 € (rispetto a 287,09 € del 2021)
Pensione ciechi parziali: 215,35 € (rispetto a 213,08 € del 2021)
Pensione ciechi assoluti: 315,45 € (rispetto a 310,48 € del 2021)
L’accompagnamento ha un piccolo ritocco a 525,17 €.
GLI IMPORTI
La circolare dell’INPS, alla tabella 2 contiene le tabelle riassuntive degli importi previsti dal 1 gennaio 2022: li riportiamo qui in sintesi, invitando a consultare le tabelle complete.
CIECHI
– Pensione ciechi civili assoluti: € 315,45 – limite di reddito: € 17.050,42
– Pensione ciechi civili assoluti ricoverati: € 291,69 – limite di reddito: € 17.050,42
– Pensione ciechi civili parziali: € 291,69 – limite di reddito: € 17.050,42
– Accompagnamento ciechi civili assoluti: € 946,80 – Nessun limite di reddito
– Indennità speciale ciechi ventesimisti: € 215,35 – Nessun limite di reddito
– Assegno a vita ipovedenti gravi (decimisti): € 216,49 – limite di reddito € 8.197,39
INVALIDI CIVILI
– Pensione invalidi civili totali: € 291,69 – limite di reddito: € 17.050,42
– Assegno mensile invalidi civili parziali: € 291,69 – limite di reddito: € 5.010,20
– Accompagnamento invalidi civili totali: € 525,17 – Nessun limite di reddito
– Indennità di frequenza minori di 18 anni: € 291,69 – limite di reddito: € 5.010,20
SORDI
– Pensione sordi: € 291,69 – limite di reddito: € 17.050,42
– Indennità comunicazione sordi: € 260,76 – Nessun limite di reddito
LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR: € 523,83 – Nessun limite di reddito
TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE
Raggiunta una certa età, i titolari della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi ricevono, in sostituzione a queste prestazioni, l’assegno sociale. Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31dicembre 2022 è di 67 anni: tale requisito, periodicamente aggiornato in base all’indicatore della speranza di vita, è invariato rispetto allo scorso anno.
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate anche le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2022, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista.
PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA
Nella circolare si ricorda inoltre che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Per approfondire:
Circolare INPS n.197 del 23 dicembre 2021
Redazione