Inps, le indennità per invalidità che non richiedono redditi: quali sono

Con questa problematica scatta l’agevolazione: a chi vanno i soldi Inps

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In caso di problematiche come la sordità, il requisito del reddito non sarà importante ai fini dell’erogazione. Dall’Inps arrivano questi assegni

di Damiano Mattana

Sono diverse le agevolazioni concesse dall’Inps qualora un contribuente dimostri un’effettiva limitazione alla sua attività lavorativa dovuta a condizioni fisiche invalidanti. Indennità che l’Istituto di previdenza sociale (Inps) offre nel momento in cui la competente Commissione medica attesti in modo inoppugnabile che la disfunzione effettivamente esiste e preclude determinate possibilità. Nella maggior parte dei casi legati all’invalidità civile, subentrano determinati (e determinanti) condizioni reddituali, necessarie ai fini dell’accesso all’agevolazione

Non sempre è così però. Esistono delle patologie invalidanti che consentono di usufruire del sostegno in virtù di altri requisiti. E’ il caso, ad esempio, dei casi di sordità congenita o acquisita, quindi problematiche invalidanti relative all’udito, rientranti nella cosiddetta indennità di comunicazione. Sul tema interviene l’articolo 4 della Legge n. 508/1988, che lo inquadra come trattamento di tipo assistenziale non limitato da questioni anagrafiche né di reddito. Viene di fatto erogato esclusivamente in merito alla menomazione.

Sordità, congenita o acquisita: quanto spetta dall’Inps

In sostanza, qualora il contribuente sia affetto da una patologia legata alla comunicazione, in questo caso all’udito, l’Inps è tenuto all’erogazione di un’indennità a norma di legge. Si tratta infatti di un trattamento assistenziale che non viene impostato su limiti di età né di reddito. Ogni anno, l’ammontare dell’indennizzo, subisce variazioni in base a indicatori specifici. Fra il 2020 e il 2021 non vi sono stati particolari cambiamenti: dal vecchio assegno di 258 euro mensili, infatti, si è passati agli attuali 258,82 al mese. Il sussidio può essere richiesto da chi soffre di una riduzione dell’udito marcata oppure di sordità vera e propria. Richiesta che, naturalmente, dovrà essere supportata da requisiti sanitari altrettanto specifici.

Si tratta di un’indennità anche cumulabile con l’assegno di accompagnamento Inps, pari a 522,10 euro mensili nel 2021, oppure con l’indennità per ciechi assoluti.

L’importo si aggira sui 300 al mese, con requisiti sanitari che dovranno essere dimostrati tramite specifica documentazione.

Ad esempio, se il beneficiario dell’agevolazione non supera i 12 anni di età, per ipoacusia pari a 60 decibel di HTL di media viene già considerata: la riduzione dell’udito deve attestarsi alle frequenze di 500, 1.000 e 2.000 Hertz nell’orecchio meno colpito. Per un’età superiore, invece, i decibel dovranno essere pari o superiori ai 75. Fondamentale, ai fini della richiesta, la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. Pena, la sospensione dell’indennità.

 

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