A partire dalla dichiarazione di quest’anno, le detrazioni fiscali del 19% spettano appieno solo se il reddito conseguito non va oltre precisi limiti fissati dal legislatore.
Redazione di Andrea Amantea
Infatti, dal periodo d’imposta 2020, la detrazione del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta per l’intero importo solo se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 120.000 euro. Superato tale importo, la detrazioni spettanti sono ridotte fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito superiore a 240.000 euro.
Le detrazioni fiscali per le spese sostenute nel corso dell’anno
L’art.15 del DPR 917/86, TUIR, ammette la possibilità di scaricare dalle tasse alcuni oneri sostenuti dal contribuente nel corso dell’anno. La detrazione spettante è pari al 19%. Per alcune spese sono previsti dei limiti max agli importi che possono essere scaricati in dichiarazione dei redditi.
Ad esempio, rappresentano spese detraibili in base all’art.15 del TUIR: le spese sanitarie, veterinarie, scolastiche, universitarie, funebri, gli interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili; le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ecc.
Detrazioni fiscali ridotte al crescere del reddito imponibile
Con il comma 629 della Legge n° 160/2019, Legge di bilancio 2020, è stata introdotta una limitazione alla detrazioni fiscali previste per alcuni oneri dal già citato art.15 del TUIR. A partire dalla dichiarazione di quest’anno, le detrazioni fiscali del 19% spettano appieno solo se il reddito conseguito non va oltre precisi limiti fissati dal legislatore. Infatti, dal periodo d’imposta 2020, la detrazione del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta per l’intero importo solo se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 120.000 euro. Superato tale importo, la detrazioni spettanti sono ridotte, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito superiore a 240.000 euro
Nel reddito complessivo vanno considerati i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca. Anche i redditi conseguiti dai contribuenti che hanno scelto il regime forfettario concorrono al reddito complessivo. Non va incluso, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.
Nello specifico:
- qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro,
- le detrazioni saranno riconosciute per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
Dunque, le detrazioni diminuiscono all’aumentare del reddito. Fino ad azzerarsi per redditi oltre i 240.000 euro.
Le spese escluse dalle limitazioni
Le limitazioni fin qui analizzate riguardano le spese da indicare nel quadro E del 730 o nel quadro RP del modello Redditi.
Attenzione, ci sono alcune spese per le quali le limitazioni in parola non trovano applicazione. Dunque, indipendentemente da reddito conseguito nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, possono essere detrarre appieno al 19%. Senza riduzione alcuna.
Tale apertura riguarda:
- le spese sanitarie (comma 1 lettera c);
- gli interessi passivi su prestiti o mutui agrari di ogni specie e su mutui garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (comma 1, lettere a e b);
- gli interessi passivi su mutui contratti (a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca) per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter).
I conguagli Irpef a credito o a debito dovranno tenere conto delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020. Le conseguenze negative maggiori si avranno per i possessori di redditi più alti.