Destinatari della misura, i lavoratori dipendenti, genitori di figli con legge 104, che non possano accedere al lavoro in modalità agile
L’inps ha pubblicato la circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, contenente i chiarimenti sul congedo straordinario previsto dall’articolo 22-bis del decreto “Ristori” (decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con la legge n. 176/2020) per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli (valido solo per classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle zone rosse), e per i lavoratori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni sospesi o chiusi a seguito dell’emergenza.
PREMESSA
Il congedo previsto per la sospensione dell’attività didattica in presenza è stato introdotto dall’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: ne avevamo già parlato qui. La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha abrogato il successivo decreto-legge n. 149/2020, e ha introdotto l’articolo 22-bis, che ha recepito le disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto-legge n. 149/2020.
Vediamo i dettagli, concentrandoci in particole su quanto previsto per i genitori di figli con disabilità, ovvero il comma 3 dell’articolo 22-bis.
COS’è IL CONGEDO STRAORDINARIO
Il congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede, la possibilità di astenersi dal lavoro con il 50% della retribuzioneper genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità (con articolo 3 comma 3 della legge 104/92) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza
CHI PUÒ ACCEDERE AL CONGEDO STRAORDINARIO
Il congedo straordinario può essere fruito dai genitori, anche affidatari o collocatari, di figli con disabilità in situazione di gravità che siano lavoratori dipendenti. Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995. Inoltre, il congedo è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile.
Possono astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di:
– sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado
– chiusura di centri diurni a carattere assistenziale
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONGEDO
Per poter fruire del congedo:
1) il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. (Pertanto, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo, viene meno il diritto, e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo);
2) il genitore richiedente non deve svolgere lavoro in modalità agile;
3) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata dispostala sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche. S
DURATA DEL CONGEDO
Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9 novembre 2020. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione.
RETRIBUZIONE DURANTE IL CONGEDO
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore il 50% della retribuzione.
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
in relazione alle condizioni dell’altro genitore:
incompatibilità:
– non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
– non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
compatibilità:
– è compatibile la fruizione del congedo negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori;
– è compatibile la fruizione del congedo con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all’articolo 21-bisdecreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni.
– è possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n.104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n.151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
MISURA VALIDA IN TUTTA ITALIA
La misura ha valenza nazionale: significa che il congedo è riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza (a differenza del congedo in caso di figli non disabili, vincolato invece alla presenza in una zona rossa, ndr).
COME PRESENTARE DOMANDA DI CONGEDO
La circolare precisa che saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo, che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– dal sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure diSPID, CIE, CNS)
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.
Per approfondire:
Circolare INPS n. 2 del 12 gennaio 2021