Tutte le novità , calendario e le tabelle degli assegni pensionistici con la rivalutazione confermata per il 2020 e quella provvisoria per il 2021
L’Istituto nazionale previdenziale comunica di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2021 e comunica gli importi rivalutati oltre che i tutti i meccanismi delle operazioni effettuate. Le pensioni 2020 sono state incrementate sulla base di un’inflazione stimata dello 0,4% rispetto al 2019.Dato che l’inflazione definitiva è dello 0,5%, a gennaio 2021 verra effettuato il conguaglio dello 0,1% sulle tredici mensilità ricevute nel 2020.
Inps informa invece che la percentuale di variazione rispetto all’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è, pertanto, nullo.
Questo l’indice degli argomenti trattati nella circolare INPS 148 del 18 dicembre 2020:
INDICE
Premessa
- Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2020 1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2021 1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2020
- Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
- Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio 3.1 Pensioni sociali e assegni sociali 3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV) 3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
- Tabelle complete
- Requisiti anagrafici
- Gestione fiscale 6.1 Conguagli fiscali a consuntivo 6.2 Addizionali all’IRPEF 6.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani 6.4 Trattamento integrativo
- Riduzione delle pensioni di importo elevato 7.1 Verifica a consuntivo per l’anno 2020 7.2 Importi e fasce di applicazione della riduzione per l’anno 2021
- Pensioni della Gestione privata 8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario 8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2021 8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti 8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia 8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria 8.5 Impostazione del codice di ricostituzione d’ufficio 8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
- Pensioni della Gestione pubblica 9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale 9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario 9.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere 9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
- Prestazioni assistenziali 10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria 10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie, 10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
- Prestazioni di accompagnamento a pensione 11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2021
- Periodicità e date di pagamento 12.1 Calendario di pagamento 12.2 Pagamenti annuali e semestrali
- Certificato di pensione per l’anno 2021
La rivalutazione si basa su quanto previsto dal decreto 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione – anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2019”.
Si applica inoltre il meccanismo di perequazione parziale per gli assegni oltre una certa soglia, previsto dalla legge di bilancio n. 160 2019:
Di seguito si riportano le tabelle di riepilogo:
dal | Fasce trattamenti complessivi | % indice perequazione da attribuire | Aumento del | Importo trattamenti complessivi | ||
da | a | Importo garanzia | ||||
1° gennaio 2020: | Fino a 4 volte il TM | 100 | 0,500 % | – | 2.052,04 € | |
Fascia di Garanzia | Importo garantito | 2.052,05€ | 2.054,39 € | 2.062,30 € | ||
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 77 | 0,385 % | 2.052,05€ | 2.565,05 € | ||
Fascia di Garanzia | Importo garantito | 2.565,06€ | 2.568,24 € | 2.574,92 € | ||
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM | 52 | 0,260 % | 2.565,06€ | 3.078,06 € | ||
Fascia di Garanzia | Importo garantito | 3.078,07€ | 3.078,82 € | 3.086,06 € | ||
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM | 47 | 0,235 % | 3.078,07€ | 4.104,08 € | ||
Fascia di Garanzia | Importo garantito | 4.104,09€ | 4.104,48 € | 4.113,72 € | ||
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM | 45 | 0,225% | 4.104,09€ | 4.617,09 € | ||
Fascia di Garanzia | Importo garantito | 4. 617,10 € | 4.618,23 € | 4.627,47 € | ||
Oltre 9 volte il TM | 40 | 0,200% | 4.617,10€ | – |
2. RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI PER VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI
dal | Fasce mensili trattamenti | % indice perequazione da attribuire | Aumento del | Importo trattamenti complessivi | |
da | a | ||||
1° gennaio 2021: | Fino a 3 volte il TM | 100 | 1,2500 % | – | 1.546,74 € |
Oltre 3 e fino a 5 volte il TM | 90 | 1,1250 % | 1.546,75 € | 2.577,90 € | |
Oltre 5 volte il TM | 75 | 0,9375 % | 2.577,91 € | qualsiasi |
3. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E A CARATTERE RISARCITORIO
3.1 PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI
Pensione sociale | Assegno sociale | |||
Decorrenza | Importi | |||
mensile | annuo | mensile | annuo | |
1° gennaio 2020 | 379,33 € | 4.931,29 € | 460,28€ | 5.983,64 € |
1° gennaio 2021 | 379,33 € | 4.931,29 € | 460,28€ | 5.983,64 € |
Limiti reddituali massimi * | ||||
personale | coniugale | personale | coniugale | |
1° gennaio 2020 | 4.931,29 € | 16.990,47 € | 5.983,64 € | 11.967,28 € |
1° gennaio 2021 | 4.931,29 € | 16.990,47 € | 5.983,64 € | 11.967,28 € |
3.2 PRESTAZIONI A FAVORE DEI MUTILATI, INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI (CATEGORIA 044-INVCIV)
dal | limite di reddito annuo personale | importo mensile | |||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti | Invalidi parziali, minori | Invalidi, sordomuti | Ciechi parziali | Ciechi assoluti | |
1.1.2020 | 16.982,49 € | 4.931,29 € | 287,09 € | 213,08 € | 310,48 € |
1.1.2021 | 16.982,49 € | 4.931,29 € | 287,09 € | 213,08 € | 310,48 € |
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Fonte: Inps