Un cittadino disabile chiedeva se fosse possibile applicare l’iva agevolata per acquisto auto disabili anche a una stazione di ricarica per la sua auto elettrica acquistata con iva al 4%
L’iva agevolata al 4% su acquisto auto è una delle agevolazioni fiscali per persone disabili più utilizzate. La normativa è stata peraltro recentemente ampliata, includendo, con l’articolo 53-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n. 157, anche le auto elettriche tra quelle che possono beneficiare della agevolazione iva al 4%.
Tale norma ha modificato, fra l’altro, il numero 31) della Tabella A, parte II,allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo,tra i beni e servizi soggetti all’iva ridotta al 4%, anche le macchine con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kW.
La normativa prevede inoltre che l’agevolazione sia applicabile anche”alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi.
L’INTERPELLO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
In merito a questo, un cittadino si è rivolto alla Agenzia delle Entrate per chiedere un parere. L’istante aveva acquistato una auto elettrica con iva agevolata al 4% e chiedeva se fosse possibile usufruire di tale agevolazione anche sull’acquisto e installazione nella propria abitazione una stazione di ricarica “wall box EVR 1 W – max 7,4 KW – tipo 2”, che gli consentirebbe di ricaricare autonomamente l’automobile.
Secondo il cittadino, la stazione di ricarica può essere acquistata usufruendo dell’agevolazione consistente nell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% in quanto elemento accessorio indispensabile al funzionamento dell’auto stessa.
L’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 53-bis del decreto legge n. 124 del 2019, dispone, infatti, che oltre alla cessione degli autoveicoli ivi individuati, l’agevolazione in parola si applicabile anche”alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi” effettuati nei confronti degli aventi diritto.
Vediamo la risposta della Agenzia delle Entrate.
IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dopo un excursus storico sulla evoluzione della normativa relativa alla iva agevolata su acquisto auto disabili, l’Agenzia ricorda:
Su quali mezzi e prestazioni è prevista l’iva agevolata al 4%
L’attuale formulazione del n. 31) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972. n.633, prevede dunque l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, fra l’altro, alle cessioni e importazioni di “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1,lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi”.
Iva agevolata su quali pezzi, ricambi e accessori
Al successivo punto 33) è, inoltre, previsto che l’aliquota IVA del 4% sia applicabile alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32“. Come precisato dalla circolare n. 46 del 2001, la logica del citato numero 33) è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori, propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. Se le apparecchiature si incorporano in un bene “comune” (si pensi ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del veicolo) l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, gli accessori, ecc., propri dell’adattamento.
Conclusione dell’Agenzia sul caso specifico:
A tale conclusione, conduce un’attenta considerazione dell’avverbio “esclusivamente” utilizzato dal legislatore, che rende manifesta la volontà di riferire l’agevolazione alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi,parti staccate, ecc. degli oggetti che costituiscono l’ausilio per il disabile. Si ritienedunque, che non sia applicabile l’aliquota agevolata alle cessioni di tutte le parti, i pezzi staccati, ecc., destinati ai veicoli indicati al precedente punto 31), in quanto in relazione a tali beni l’intento del legislatore è stato quello di agevolare, unitamente alla prestazione, solo la cessione dei pezzi destinati funzionalmente all’adattamento dei veicoli in questione, e di quelli che, comunque, costituiscono componentid ell’adattamento. Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che non possa essere condivisala soluzione prospettata dall’istante in ordine alla possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 4% all’acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile.