Invalidità e disabilità oncologica: una guida alle agevolazioni e tutele previste

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Dai permessi e assenze per malattia, alle prestazioni pensionistiche e previdenziali a quelle economiche legate all’invalidità civile, una sintesi dalla guida INPS dedicata a diritti e tutele per malati oncologici

In caso di malattia oncologica la legge garantisce una serie di tutele, aiuti e agevolazioni che hanno l’obiettivo di supportare la persona e la sua famiglia, alleviando in parte le numerose incombenze quotidiane.
I malati oncologici, ad esempio, in base alla gravità della loro condizione, possono avere diritto ai benefici correlati al riconoscimento della Legge 104, all’invalidità e ai sostegni ad essa correlati sopra una certa percentuale di invalidità, all’esenzione del ticket e alle spese dei farmaci, all’iscrizione alle liste del collocamento mirato, al contrassegno auto per disabili.

Qui facciamo una veloce carrellata, sintetizzando i contenuti della nuova guida INPS su diritti e tutele per malati oncologici, pubblicata ad ottobre 2020.

PERMESSI, ASSENZE E MALATTIA
Assenze
I lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di comporto; in alcuni casi, in particolare nel lavoro pubblico, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure possono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

Permessi
Se al lavoratore è stata riconosciuta la Legge 104 (art. 3 comma 3), ha diritto a:
– 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
2 ore al giorno di permesso (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore)
La lavoratrice o il lavoratore che presta assistenza ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.

Congedo retribuito
Se al lavoratore è stata riconosciuta l’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% può beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.

Congedo non retribuito di 2 anni
La legge n. 53/2000 ha introdotto la possibilità di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per “gravi motivi familiari” (decessi, malattie gravi di familiari). Il congedo garantisce al dipendente la conservazione del posto di lavoro senza retribuzione. Inoltre tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Congedo retribuito di 2 anni
familiari di persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) possono usufruire del congedo retribuito di due anni per assistere il congiunto. Lo prevede l’articolo 42, comma5 del D.Lgs 151/2001.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI

Assegno ordinario di invalidità
I lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o iscritti alla gestione separata con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità. E’ necessario aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda.

Pensione di inabilità
1. per i dipendenti pubblici (legge 335/1995)
I dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medica siano stati riconosciuti «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». Hanno diritto alla pensione d’inabilità, in presenza di questi altri requisiti:

•anzianità contributiva di cinque annidi cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
•risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio.

2. per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps
La pensione di inabilità spetta, a domanda, all’assicurato o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Anche qui è necessario aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda.

Pensione di inabilità ordinaria per i dipendenti pubblici (art. 42 del DPR n. 1092/1973 e art. 7 legge n. 379/1955
La pensione di inabilità è riconosciuta ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’As-sicurazione Generale Obbligatoria (AGO)che, in seguito alla visita da parte della Commissione Medica competente (ASL, CMV, CMO) siano stati riconosciuti “inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte” e che abbiano:

•riconoscimento dello stato di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”.
•anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle “mansioni svolte”;
•anzianità contributiva di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel casoin cui l’inabilità sia “assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”.

RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE
Ci sono una serie di prestazioni economiche erogate dall’INPS legate alla percentuale di invalidità che viene attribuita alle persona ammalata: scattano a partire dal 74% di invalidità in su.

Con percentuali inferiori è possibile accedere a prestazioni di natura non economica (protesi ed ausili ortopedici, esenzione dal ticket sanitario) per le quali sono competenti enti diversi (ASL, Agenzia delle Entrate).
Per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile occorre recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che attesti la natura delle patologie invalidanti: tale certificato viene inviato telematicamente dal medico alla struttura territoriale Inps in cui l’interessato ha la residenza.Una volta ottenuto il certificato medico, è possibile presentare la domanda di riconoscimento di invalidità civile all’Inps entro 90 giorni, cui seguirà visita.In caso di malattia oncologica, la legge prevede un iter accelerato per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 80/2006).mLa visita deve infatti effettuarsi entro 15 giorni dalla domanda e gli esiti sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.
Le domande di accertamento presentate dai malati oncologici, se complete della documentazione sanitaria necessaria, possono essere validate agli atti dalla competente Commissione medico legale, senza necessità di effettuare l’accertamento sanitario in presenza.

Prestazioni economiche legate all’invalidità civile

Assegno mensile
Le persone tra i 18 e i 67 anni, con percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%, che abbiano un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge, hanno diritto all’assegno mensile. Per il 2020 l’importo dell’assegno è di 286,81 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.926,35 euro.

Pensione di inabilità per invalidi civili
Le persone tra i 18 e i 67 anni in stato di bisogno economico e con una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), possono presentare domanda di pensione di inabilità, che per il 2020 è di 286,81 euro per 13 mensilità con un limite di reddito personale annuo pari a 16.982,49 euro.
Dalla rata di novembre 2020 per coloro che hanno una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato).
scatta il diritto alla maggiorazione, che può incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (si vedano i nostri articoli dedicati).

Indennità di accompagnamento
Per chi è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche, ed è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua c’è la possibilità di presentare domanda di indennità di accompagnamento. Viene erogata indipendentemente dal reddito, e per il 2020 è di 520,29 euro.

Prestazioni non economiche legate all’invalidità civile e all’handicap

Assistenza sanitaria
I malati oncologici hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al monitoraggio delle loro patologie, nonché per visite specialistiche, esami di laboratorio, strumentali o diagnostici e per l’acquisto di farmaci.
Se riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento per farmaci e visite per qualunque patologia.

Collocamento obbligatorio
Le persone con un’invalidità superiore al 45% hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali del collocamento

Inoltre, se espressamente previsto nel verbale sanitario di riconoscimento dell’invalidità o handicap (Legge 104), possono avere diritto a:
– contrassegno disabili rilasciato dalla ASL
– detrazioni per figli a carico
– detrazioni per le spese mediche
assistenza personale per chi non è autosufficiente;
Iva agevolata su ausili tecnici e informatici;
– agevolazioni per non vedenti;
agevolazioni sulle ristrutturazioni per eliminare barriere architettoni-che;
agevolazioni sull’acquisto dell’auto;
– calcolo dell’imposta di successione e donazioni con aliquote differente

 

 

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