Nel nostro Paese, secondo i dati forniti dalle associazioni di categoria, si stima che circa 5 milioni d’italiani, ossia l’8% della popolazione, siano audiolesi.
Di questi 5 milioni circa 70mila sono sordi prelinguali. Un bambino che non sente e non riesce a ripetere le parole, non apprende e non sviluppa un normale sistema dell’uso della parola. In questi casi, si parla di ipocusia nell’età evolutiva. Età evolutiva che ai sensi del D.M. 5 febbraio 1992 si identifica come l’arco di tempo ricompreso dalla nascita al compimento del dodicesimo anno di età.
Diversa, invece, è la sordità acquisita dopo l’età evolutiva, che non può incidere sull’apprendimento del linguaggio, in quanto questa funzione si è già completata nei primi anni di età. A favore delle persone sordomute è istituita una specifica tutela assistenziale. Cerchiamo con gli Esperti di ProiezionidiBorsa di capire quali sono le prestazioni a favore dei sordi.
Quali sono le prestazioni a favore dei sordi
La prima prestazione assistenziale riconosciuta alle persone sorde è la pensione non reversibile. L’altra prestazione assistenziale è l’indennità di comunicazione. Vediamole singolarmente.
La pensione non reversibile
La pensione non reversibile spetta ai cittadini comunitari o extra comunitari che soggiornano regolarmente in Italia. I soggetti richiedenti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e aver superato i sessantasette ed il loro reddito non deve superare i limiti individuati dalla legge. Questa prestazione assistenziale è riconosciuta per tredici mensilità.
L’indennità di comunicazione
L’altra prestazione assistenziale istituita dall’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 è l’indennità di comunicazione. Questa prestazione viene, invece, riconosciuta ai sordi prelinguali.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità è richiesta solo la minorazione uditiva. Sono del tutto ininfluenti l’età del richiedente, i redditi percepiti dallo stesso nonché l’eventuale ricovero in istituti di assistenza o di lungodegenza.
Inoltre, l’indennità di comunicazione non è incompatibile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali se non per l’indennità di frequenza.