“Da domani, primo novembre, l’Inps effettuerà i pagamenti delle pensioni di invalidità civile al 100% con l’aumento che il governo ha introdotto nel decreto Agosto”.
A parlare è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un post su Facebook. “Ciò significa – spiega – che per i cittadini in condizioni di invalidità totale e di età pari o superiore a 18 anni – circa 200 mila persone – verrà riconosciuto in automatico un assegno mensile che passerà da 285 a 650 euro (considerati i livelli reddituali previsti dalla legge). A questo importo, inoltre, saranno aggiunti gli arretrati calcolati dal 20 luglio scorso. Siamo di fronte a una sfida importante. Mai come adesso il Paese ha il dovere di unirsi e garantire tutte le tutele necessarie alle persone più vulnerabili”.
Piovono aumenti sulle pensioni di invalidità, dunque. A partire dal mese di novembre, infatti, l’assegno aumenterà di circa 360 euro. L’incremento decorre però dal 20 luglio 2020. Questo significa che per i mesi scorsi verranno riconosciuti gli arretrati ai pensionati aventi diritto. Per loro è in arrivo quindi un assegno una tantum di circa 2mila euro (arretrati per gli ultimi giorni di luglio a cui si somma quanto non corrisposto ad agosto, settembre e ottobre).
A stabilire gli aumenti è stata una sentenza della Corte Costituzionale. È giugno quando i giudici riconoscono agli invalidi il diritto di ricevere più soldi ogni mese sul proprio conto corrente. La decisione fa breccia nel mondo della politica e, poco dopo, arriva l’intervento del governo. L’Inps fa sapere che gli aumenti riguardano solo gli invalidi al 100%, compresi ciechi e sordomuti, che hanno un’età compresa fra i 18 e 59 anni, esclusi in precedenza dalla normativa. Rimangono fuori gli invalidi civili parziali e gli invalidi civili totali con redditi superiori a una certa soglia. Per gli invalidi con età pari o superiore a 60 anni, gli aumenti sono già previsti dalla normativa vigente.
L’incremento della pensione di invalidità dipende però da alcuni parametri. E, secondo l’Istituto di previdenza, sono necessari precisi requisiti reddituali. Innanzitutto, il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 469,63 euro al mese. Diversa la situazione per il beneficiario coniugato: deve vantare redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro. E redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
I requisiti dipendono dai redditi di qualsiasi natura. I redditi assoggettabili a Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef. Restano fuori dal calcolo: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300mila lire (154,94 euro) previsto da una legge del Duemila. Poi i trattamenti di famiglia e infine l’indennizzo previsto dalla legge n.210 del 1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.