Con apposita circolare l’Inps ha ufficializzato l’incremento delle pensioni di invalidità, come previsto dal decreto di Agosto. In pagamento anche gli arretrati dal 20 luglio 2020

Come anticipato, sono in arrivo gli aumenti delle pensioni di invalidità. L’incremento per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi – deliberato dal governo col decreto di Agosto – sarà riconosciuto d’ufficio con il pagamento del prossimo assegno di pensione.

Lo precisa l’Inps nella circolare numero 107 del 23 settembre 2020. Nel documento è spiegato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso mese di giugno e del successivo intervento del governo, sarà riconosciuta la dovuta maggiorazione economica. La decorrenza è il 20 luglio 2020, pertanto verranno corrisposti anche gli arretrati a partire da quella data.

Gli aumenti – precisa l’Inps – riguardano solo gli invalidi al 100%, compresi ciechi e sordomuti, che hanno un’età compresa fra i 18 e 59 anni, esclusi in precedenza dalla normativa. Rimangono fuori anche gli invalidi civili parziali e gli invalidi civili totali con redditi superiori a una certa soglia riportata nella circolare. Per gli invalidi con età pari o superiore a 60 anni, gli aumenti sono già previsti dalla normativa vigente.

Pensioni di invalidità, aumenti da 285 a 651 euro

L’aumento da 285,66 euro a 651,51 euro (per tredici mensilità) è di fatto legge dello Stato. Ma quando arriveranno gli agognati soldi ai beneficiari? E quanto prenderanno? Una data precisa finora non è stata ancora fornita. Tuttavia – secondo l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) – i tempi sono maturi e con il prossimo mese dovrebbero essere elaborati i pagamenti. La data dovrebbe quindi essere quella del 2 novembre 2020, giorno ufficiale per il pagamento delle pensioni.

I ritardi finora registrati – spiegano gli esperti – sono dovuti più che altro all’individuazione della platea dei beneficiari per i quali l’Inps ha dovuto elaborare apposite liste. Bisogna infatti tenere conto, non solo dell’età degli invalidi da selezionare, ma anche dei limiti di reddito e dell’età anagrafica.

Pensioni invalidi, limiti di reddito

Per avere diritto all’aumento della pensione di invalidità – spiega l’Inps – sono necessari i seguenti requisiti reddituali per il 2020:

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

“Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro”.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione,
  • le pensioni di guerra,
  • l’indennità di accompagnamento,
  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
  • i trattamenti di famiglia,
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

 

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