Punto in comune di entrambe le situazione è l’indispensabilità di una visita di accertamento che certifichi nero su bianco la condizione dell’interessato.
Precisiamo subito che invalidità e disabilità sono due condizioni molto diverse e che non possono essere accomunate. Lo sono sia dal punto di vista della persona che ne è colpita, ma anche sotto il profilo delle agevolazione fiscali e non che è possibile ricevere.
Non a caso le disposizioni legislative di riferimento sono differenti. In linea di massima si parla di invalidità in relazione alle persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.
La disabilità richiama invece la difficoltà d’inserimento nella società e nella vita di tutti i giorni per via della presenza di una patologia o di una menomazione. Nel primo caso una delle norme di riferimento è la 118 del 1971, nel secondo la legge 104 del 1992. Punto in comune di entrambe le situazione è l’indispensabilità di una visita di accertamento che certifichi nero su bianco la condizione dell’interessato.
Anche se le procedure da seguire sono simili, le visite mediche di accertamento sono diverse e il riconoscimento di un stato non implica anche l’altro.
A dirla tutta, la normativa italiana riconosce lo stato di handicap. Ed è proprio nella legge 104 che troviamo il significato di questo termine, diverso sia dalla disabilità (con cui ci sono punti in comuni) e sia dall’invalidità.
Secondo questa norma, la persona affetta da handicap è quella che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Vediamo meglio i dettagli ovvero
- Invalidità: significato e differenze con disabilità per la legge italiana
- Disabilità: significato e differenze con invalidità per la legge italiana
Invalidità: significato e differenze con disabilità per la legge italiana
La certificazione dell’invalidità fa riferimento alla capacità lavorativa della persona mentre quella della disabilità alla difficoltà delle relazioni sociali di una persona. Non è un caso che il riconoscimento dell’invalidità può avvenire nella fascia d’età tra 18 anni e 66 anni e 7 mesi ovvero in quella lavorativa.
Lo status è accertato dalla commissione medica attiva nel distretto sociosanitario dell’Azienda sanitaria del paziente. Se la riduzione della capacità lavorativa è inferiore a un terzo (33%), il soggetto è dichiarato non invalido.
L’ordinamento italiano riconosce una condizione particolare di invalidità per la sordità e la cecità per cui occorre presentare una domanda differente.
La tutela del soggetto invalido si sostanza con agevolazioni sia di carattere economico e sia non economico ovvero di natura socio-assistenziale. Le facilitazioni sono collegati alla percentuale di invalidità:
- 100%: qualifica di invalido totale e diritto alla pensione di inabilità
- 75%: due mesi di contribuzione figurativa, fino a un massimo di cinque e qualifica di invalido parziale con accesso all’assegno di invalidità
- 67%: esenzione dal ticket per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per altre prestazioni; titoli di viaggio agevolati per i servizi di trasporto pubblico locale su strada
- 51%: fruizione ogni anno di 30 giorni di congedo retribuito per effettuare cure connesse al proprio stato invalidante
- 46%: requisito minimo per richiedere il riconoscimento di disabilità con la finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa
- 34%: fornitura gratuita delle protesi, ortesi e ausili previsti dal nomenclatore-tariffario in rapporto alle singole menomazioni accertate
- 33%: benefici per i quali è prevista la qualifica di invalido civile
Disabilità: significato e differenze con invalidità per la legge italiana
Anche nel caso della disabilità è una commissione medica a effettuare la valutazione, ma è finalizzata al riconoscimento della difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla malattia o alla menomazione e non all’impossibilità di lavorare.
Come anticipato, la principale normativa di riferimento è la legge 104 che descrive il soggetto disabile come colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Anche in questo caso non mancano le facilitazioni economiche e non, ma che hanno un fine differente rispetto a quelle previste per gli invalidi. Si tratta di
- detrazioni fiscali per familiari a carico
- detrazioni fiscali per spese mediche e di assistenza
- agevolazioni per l’acquisto autoveicolo proprio
- tre giorni di permesso mensili anche frazionabili in ore oppure permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro
Solo ai disabili è riconosciuto il contrassegno di parcheggio ovvero il pass disabili rilasciato dal comune di residenza che lo autorizza a circolare in zone a traffico limitato e a parcheggiare negli spazi riservati. Il certificato ha validità di 5 anni e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante.
Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il 31/08/2020 alle ore 17:24