Tra le misure del provvedimento, oltre alla proroga delle integrazioni salariali, l’adeguamento delle pensioni degli invalidi civili totali con meno di 60 anni.
Rinvio del pagamento dei contributi previdenziali sospesi, proroga delle integrazioni salariali con causale covid-19, rinnovo dell’indennità una tantum in favore delle categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente colpiti dagli effetti della crisi (stagionali, spettacolo, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, sportivi professionisti eccetera) e adeguamento delle pensioni degli invalidi civili totali, ciechi e sordi con età compresa tra 18 e 60 anni in attuazione della sentenza di Giugno della Consulta. Sono alcune delle principali novità in vigore da ieri con la pubblicazione in Gazzetta del DL 104/2020 (DL “Agosto”) contenente nuove misure per il sostegno ed il rilancio dell’economia.
Il decreto interviene su diversi fronti con l’obiettivo di sostenere lavoratori, famiglie e imprese ancora condizionate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 rinnovando e/o ampliando misure già adottate nel DL “Rilancio” (DL 34/2020) e “Cura Italia” (DL 18/2020).
Cassa Integrazione
Tra quelle più significative la proroga delle integrazioni salariali da COVID-19 (CIGO, ASO e CIGD) a 18 settimane totali (9+9) per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta e le domande autorizzate – ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio – relative a periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno computate nelle prime 9 settimane disciplinate dal Decreto. A seguire, le ulteriori 9 settimane saranno concesse a tutti i datori di lavoro ai quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9.
Per disincentivare l’accesso alla nuova proroga è introdotto un contributo economico a carico del datore di lavoro sulla base dell’andamento del fatturato dell’impresa richiedente relativo al primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Al riguardo, il provvedimento prevede tre ipotesi: a) calo del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane senza costi; b) calo del fatturato compreso tra 1% e 19%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un’aliquota pari al 9%; c) nessun calo di fatturato o incremento di fatturato: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un’aliquota pari al 18%.
Un’apposita norma, inoltre, riconosce 10 mesi di CIG per cessazione a tutti i dipendenti di “Air Italy”.
Sgravio contributivo
Per incentivare i datori di lavoro a uscire dalla Cassa Integrazione, a benefico di coloro che decideranno di non chiedere nuova CIG COVID-19, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali al 100% per un periodo massimo di 4 mesi.
Stop ai licenziamenti
Il decreto proroga, inoltre, lo stop ai licenziamenti per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dalla Cassa Integrazione Guadagni (18 settimane) o dall’esonero contributivo alternativo alla Cassa (4 mesi) ad eccezione dei licenziamenti dovuti a cessazione dell’attività; fallimenti o ad accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Decontribuzioni
Viene previsto un esonero contributivo al 100% sino a sei mesi per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, per le assunzioni di lavoratori stagionali e degli stabilimenti termali, sono previsti fino a 3 mesi di esonero contributivo al 100%. Alla misura si accompagna un’agevolazione contributiva pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese situate in Regioni svantaggiate del meridione.
Indennizzi COVID-19
Il provvedimento riconosce un bonus da 1.000 euro una tantum, a beneficio dei a) lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; b) lavoratori stagionali di altri settori; c) lavoratori intermittenti (con almeno 30 giornate di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020); d) prestatori d’opera; e) lavoratori incaricati di vendita a domicilio; f) lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali; g) lavoratori dello spettacolo (con almeno 7 giornate di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020); h) lavoratori sportivi professionisti; i) lavoratori sportivi stagionali (600 euro una tantum); f) lavoratori marittimi (disoccupati non titolari di NASpI, 600 euro per 2 mesi)
Proroga ammortizzatori sociali
Si prevede la proroga della NASpI e Dis-Coll per ulteriori due mensilità, per coloro che hanno visto terminare il sussidio a maggio e giugno. La proroga include anche i lavoratori già beneficiari della proroga di NASpI e Dis-Coll nel DL Rilancio. Viene riconosciuta anche una ulteriore mensilità di ReM, il Reddito di Emergenza (previa presentazione di ulteriore domanda).
Invalidi civili
In esecuzione della Sentenza della Corte Costituzionale numero 152/2020 il DL “Agosto” riconosce anche agli invalidi civili totali, ai ciechi civili assoluti e a sordomuti con età compresa tra 18 e 60 anni la facoltà di ottenere la maggiorazione della pensione di invalidità civile prevista dall’articolo 38 della legge 448/2001 (cd. “incremento al milione“).
Rinnovo Contratti a termine
Il testo normativo include una norma per facilitare la prosecuzione dei contratti a termine in essere. In pratica, è stata stabilita la possibilità (fino al 31 dicembre 2020) di procedere a una proroga o un rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi, anche in assenza delle causali introdotte dal Decreto Dignità e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.