Tra gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio, ce n’è uno che riguarda le tanto discusse pensioni di invalidità, che di recente sono state oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale.
Lo scorso 23 giugno, infatti, la Consulta ha stabilito l’aumento delle pensioni di invalidità civile al 100%. Tale decisione, da molti definita “storica”, porterà ad aumentare l’importo mensile delle pensioni dall’attuale somma di 285,66 euro, ritenuta del tutto inadeguata, a 514,46 euro.
Così, l’emendamento in questione, fortemente voluto da Fratelli d’Italia, prevede l’adeguamento della legislazione alla sentenza della Corte Costituzionale sugli assegni di invalidità al 100%. L’assegno di invalidità per gli invalidi al 100%, entro un tetto reddituale di 6,713,98 euro, dovrà dunque essere portato alla cifra 516,46 euro. La dotazione iniziale prevista per realizzare la misura è pari a 46 milioni nel 2020.
Considerati i tempi stretti per l’approvazione del Dl Rilancio è plausibile ipotizzare che l’incremento dell’assegno sarà approvato, tanto più che il Governo ha intenzione di porre la fiducia così da arrivare ad un testo definitivo per la data ultima di approvazione del decreto il prossimo 18 luglio.
Da capire ancora quali i saranno i termini di applicazione dell’aumento per l’assegno per la pensione di invalidità: la Consulta non ha previsto effetto retroattivo e ha limitato l’agevolazioni alle fasce di reddito più basse.
La proposta emendativa approvata (Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020) prevede, dopo l’articolo 89 del decreto, di inserire il seguente articolo.
Art. 89-bis.
(Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefìci di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell’età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
Conseguentemente, all’articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-ter, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.740,8 milioni di euro con le seguenti: 2.673,2 milioni di euro.