Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’Iva ridotta auto disabili per un soggetto con grave disabilità psichica
L’acquisto dell’auto utilizzata in favore di soggetti disabili sconta una serie di agevolazioni fiscali fra cui: la detrazione Irpef del 19%, l’Iva ridotta al 4%, l’esenzione dal bollo auto nonché dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Possono beneficiare di tali agevolazioni, non vedenti e sordi, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento ecc.
Ecco in chiaro come richiedere le citate agevolazioni e quali sono nello specifico le condizioni da rispettare. Anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta 159 del 29 maggio 2020 in merito all’applicazione dell’aliquota iva ridotta auto disabili.
Le agevolazioni riconosciute per l’acquisto dell’auto dei disabili possono essere individuate come da tabella successiva.
Agevolazione | Limiti oggettivi veicolo | Note | ||
Detrazione Irpef del 19% su una spesa max di 18.075,99. | Veicoli nuovo o usati senza limiti di cilindrata. | La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. | ||
Iva al 4% | Veicoli nuovi o usati con cilindrata fino a:
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L’aliquota agevolata si applica anche agli optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata) nonché alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. | ||
Esenzione bollo auto | Stesse indicazioni previste per l’aliquota Iva agevolata. | Spetta se l’auto è intestata al disabile o al familiare al quale egli è fiscalmente a carico. | ||
Esenzione pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA | Il beneficio opera sia per i veicoli nuovi che per quelli usati. | L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi |
Ai fini della spettanza delle suddette agevolazioni, le spese possono essere sostenute anche dal familiare a cui è a carico il portatore di handicap.
Trascorsi 4 anni dall’acquisto è possibile usufruire nuovamente delle suddette agevolazioni.
Leggi anche: Agevolazioni Legge 104 per acquisto, riparazioni e bollo auto
Agevolazioni auto disabili: le condizioni da rispettare
Rientrano tra i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni in esame non vedenti e sordi nonché disabili:
- con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Dai verbali di invalidità o di handicap deve risultare il riferimento alle fattispecie indicate dal legislatore,
Soggetti beneficiari | Agevolazione | Verbale richiesto |
Invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 – art. 381); non vedenti | Contrassegno invalidi | Invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità. |
Handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti | Benefici per veicoli con adattamento | Handicap |
Handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. | Benefici per veicoli senza adattamento | Invalidità civile |
Invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione. | Benefici per veicoli senza adattamento | Invalidità civile/ handicap/ disabilità |
Non vedenti | Benefici per veicoli senza adattamento | Invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità |
Sordità | Benefici per veicoli senza adattamento | Sordità |
Fatta tale doverosa ricostruzione, analizziamo l’agevolazione prevista in materia di Iva.
Iva ridotta auto disabili: aliquota al 4%
L’aliquota Ival 4% riguarda le cessioni e le importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie. Agevolazione prevista dall’art.1 della Legge 97/1986.
La cessione del veicolo entro due anni dall’acquisto comporta il versamento della differenza tra aliquota ordinaria del 22% e l’aliquota agevolata del 4%. Previsione che non opera laddove, per mutate necessità legate al proprio handicap, il veicolo viene ceduto per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Leggi anche: Legge 104, acquisto auto con IVA agevolata: quando va restituitaL’applicazione dell’aliquota agevolata riguarda persone:
- con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
- con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
- e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
La documentazione necessaria
Come chiarito in diverse sedi dall’Agenzia delle entrate, ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali in esame, è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Le indicazioni appena richiamate non devono essere considerate tassative. Può comunque essere considerato valido il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra. Dalla certificazione da queste rilasciate deve quindi risultare che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
Si può dunque prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 104 del 1992.
Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con la risposta n° 159 del 29 maggio, l’Agenzia delle entrate ha fornito pertanto specifici chiarimenti in merito all’applicazione dell’Iva al 4% per un soggetto con grave disabilità psichica. Nel caso specifico, la questione affrontata riguarda l’idoneità, ad attestare lo stato di handicap grave, del certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità. Le regole generali richiamano invece il certificato di accertamento dell’handicap.
Quindi, l’Agenzia ha ritenuto che laddove, evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa, al certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità essere riconosciuta piena validità. Inoltre, sul verbale di accertamento dell’Handicap, possono essere indicati i benefici fiscali solo alle ipotesi di soggetti che hanno gravi difficoltà motorie diverse dunque da quelle di grave disabilità psichica.
Da qui, la possibilità di applicare l’Iva al 4%.