Il congedo straordinario retribuito di 24 mesi per assistere un familiare con grave disabilità in base alla legge 104, richiede, tra gli altri requisiti, la convivenza con il disabile. Non sempre, però, il cambio della residenza è possibile. Si può ovviare in qualche modo al problema?
Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:
“Sono titolare dei permessi di legge 104 art 3 comma 3 a carico di mia madre. Posso usufruire dei 24 mesi anche non consecutivi se mia madre sposta il suo domicilio da me e non la residenza? Grazie”.
Congedo straordinario retribuito e residenza temporanea
La legge prevede che per assistere un familiare con grave disabilità fruendo del congedo straordinario retribuito di 24 mesi sia necessaria la convivenza con lo stesso visto che il congedo è riconosciuto per l’assistenza e la cura continuativa.
Generalmente la convivenza si intende soddisfatta quando sussiste la coabitazione, ovvero residenza e convivenza contemporaneamente.
In alcuni rari casi il requisito della convivenza non è richiesto, come per i genitori che assistono un figlio con handicap grave. Il requisito della convivenza, inoltre, si ritiene soddisfatto anche quando l’assistito e l’assistente vivano nello stesso stabile, allo stesso indirizzo, allo stesso numero civico ma in interni diversi.
Cosa fare se il cambio di residenza risulta poco conveniente dal punto di vista fiscale?
Il requisito della convivenza con il disabile si intende soddisfatto anche quando vi sia l’iscrizione al registro della popolazione temporanea. A specificarlo l’INPS nella circolare 159 del 15 novembre 2013 la quale sottolinea che in questo caso la dimora temporanea sostituisce il cambio di residenza.
Quando si può utilizzare l’istituto della dimora temporanea? Solo se caregiver e disabile hanno residenza in due Comuni diversi poiché in caso contrario non sarà possibile richiedere l’iscrizione al registro temporaneo della popolazione essendo iscritti all’anagrafe comunale.
Nel suo caso, quindi, se lei e sua madre vivete in Comuni diversi potete ovviare al cambio di residenza richiedendo la dimora temporanea. In caso contrario è necessario il cambio di residenza, non essendo sufficiente , per la legge il cambio, di domicilio.
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