Con l’emanazione delle misure speciali contenute nel Decreto Cura Italia, diversi termini di decadenza fissati per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative dell’Inps sono stati sospesi fino al primo giugno 2020.
Pensioni, ecco cosa è cambiato
Con la circolare Inps n.50 del 4 aprile 2020, l’INPS ha reso noto che restano sospesi fino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza per la presentazione delle seguenti domande:
● Riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci
● Riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’Ape Sociale
● Riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto
● Riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti
● Pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria
● Conferma dell’assegno ordinario di invalidità.
Lavoratori precoci e Ape sociale A causa dell’emergenza da coronavirus, i termini per presentare le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci e all’Ape sociale, che erano fissati rispettivamente il primo marzo e il 31 marzo del 2020 sono stati prorogati all’1 giugno 2020. Quindi, le domande possono essere trasmesse entro l’1 giugno 2020.
Sospensione visite Assegno di invalidità
Sono sospese in tutto il territorio nazionale le visite medico-legali per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Ai soggetti già convocati e interessati alla sospensione verrà inviato un SMS del rinvio della visita per emergenza Covid-19. La circolare Inps chiarisce che le domande di proroga già presentate si considerano provvisoriamente accettate, vista l’impossibilità di effettuare le visite medico-legali. Ad ogni modo, le richieste provvisorie saranno oggetto di successivo accertamento ed eventuale conguaglio delle somme indebitamente percepite in caso di esito negativo della visita.
Malati Oncologici
L’INPS ha precisato che verranno esaminate le sole domande per l’invalidità oncologica ai sensi della legge 9 marzo 2006, n. 80. I cittadini interessati possono inviare la documentazione sanitaria alla casella istituzionale medico-legale di sede dedicata.
Andrea Carozzi