Buone notizie per coloro che percepiscono le prestazioni economiche INPS destinate agli invalidi civili. Grazie allo scambio di informazioni con i Ministeri Lavoro e Istruzione e l’Agenzia delle entrate, l’INPS è in grado di accertare autonomamente una serie di requisiti socio-economici per i quali in passato era necessario presentare un’apposita autocertificazione.
Il venir meno dell’obbligo di rendere le dichiarazioni non esclude che l’interessato possa comunque presentarle all’INPS. Tuttavia, in questi casi, dovrà farlo autonomamente in quanto CAF e intermediari non sono più abilitati alla trasmissione delle autocertificazioni facoltative.
Di quali modelli stiamo parlando e cosa è ancora obbligatorio presentare? Analizziamo la questione nel dettaglio.
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Invalidità Civile 2020: come accertarla
Per accertare l’invalidità civile è necessario inoltrare all’INPS il certificato medico introduttivo rilasciato dal medico di base.
Una volta in possesso del codice identificativo del certificato, l’interessato può inviare domanda di accertamento sanitario all’INPS, al fine di verificare:
- Le minorazioni di cui si è affetti;
- Il grado di invalidità civile;
- Cecità;
- Sordità;
- Disabilità ed handicap.
Autocertificazioni
Una volta ottenute le prestazioni economiche, l’INPS deve accertare annualmente che i beneficiari siano in possesso dei requisiti amministrativi necessari:
- Assenza di ricoveri gratuiti;
- Assenza di attività lavorativa;
- Frequenza scolastica;
- Frequenza di centri ambulatoriali;
- Frequenza di centri di formazione – addestramento professionale.
Attualmente l’INPS è in grado di acquisire direttamente le informazioni necessarie grazie ad uno scambio di dati con Agenzia entrate, Ministero della salute, Ministero dell’istruzione. Non è quindi più necessario, come avveniva in passato, che gli interessati presentino le seguenti autocertificazioni:
- ICRIC, per i ricoveri;
- ICRIC frequenza, per i ricoveri e la frequenza scolastica;
- ICLAV lavoro.
Gli stessi CAF e intermediari non sono più abilitati a ricevere le autocertificazioni, eccezion fatta per il modello ACC.AS/PS riservato ai titolari di pensione o assegno sociale per dimostrare l’effettiva residenza in Italia oltre ad eventuali ricoveri gratuiti.
Modello ICRIC
Il modello ICRIC (acronimo di Invalidità Civile Ricovero) si riferisce a coloro che ricevono:
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità di frequenza;
- Assegno mensile.
L’autocertificazione ha lo scopo di attestare se, nell’anno precedente, l’interessato è stato ricoverato per più di 29 giorni in strutture sanitarie con spese a carico del Servizio sanitario nazionale. Questi periodi comportano una riduzione o sospensione delle prestazioni economiche.
Modello ICRIC frequenza
Il modello riguarda i minori per i quali spetta l’indennità di accompagnamento, al fine di accertare eventuali periodi di ricovero.
I minori di età compresa tra i cinque e i sedici anni, destinatari dell’indennità di frequenza, presentano il modello per attestare:
- La frequenza scolastica obbligatoria;
- La frequenza di centri ambulatoriali.
Modello ICLAV
Il modello ICLAV è riservato alle dichiarazioni sullo svolgimento dell’attività lavorativa.
Modello AC.AS/PS
Sono tenuti a presentare il modello AC.AS/PS:
- I destinatari di pensione sociale per dichiarare la propria residenza in Italia;
- I destinatari dell’assegno sociale per dichiarare l’assenza di ricoveri gratuiti e la residenza in Italia.
Invalidità civile 2020: come rendere l’autocertificazione
Gli interessati che volessero comunque rendere le autocertificazioni possono farlo collegandosi al sito INPS – servizio “Stringhe di emissione campagne RED e dichiarazioni di responsabilità” accessibile con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile chiamare il Contact center INPS o rivolgersi alle sedi territoriali.
Invalidità civile 2020: gradi di invalidità
In base al grado di invalidità accertato l’interessato può accedere ad una serie di prestazioni economiche. Innanzitutto, per essere riconosciuto invalido civile è necessaria una percentuale di invalidità non inferiore al 33%.
I successivi gradi sono:
- Invalidità non inferiore al 46%, diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;
- Invalidità compresa tra il 33 e il 73% comporta una serie di agevolazioni fiscali e assistenziali;
- Invalidità superiore al 66% comporta l’esenzione dal ticket sanitario;
- Invalidità dal 74 al 100%, diritto alle prestazioni economiche INPS.
Invalidità civile 2020: prestazioni economiche INPS
Per coloro che hanno un grado di invalidità tra il 74 e il 100% o sono affetti da cecità o sordità, oltre all’accertamento sanitario, l’INPS verifica i dati reddituali trasmessi dall’interessato al fine di stabilire l’effettivo diritto alle prestazioni economiche.
Le misure previste per gli invalidi civili sono:
- Pensione di inabilità;
- Indennità di frequenza (riservata ai minori);
- Assegno mensile;
- Indennità di accompagnamento.
I ciechi civili hanno invece diritto a:
- Pensione ai ciechi assoluti / parziali;
- Indennità speciale;
- Indennità di accompagnamento.
Ai sordi infine spettano:
- Pensione;
- Indennità di comunicazione.
Invalidità civile 2020: Ricorsi
Approfittiamo per ricordare i mezzi a tutela di chi, presentando richiesta di invalidità civile, riceve un provvedimento di diniego.
I ricorsi sono due:
- Amministrativo;
- Giudiziario.
Il ricorso amministrativo è ammesso nei casi di rigetto o revoca delle agevolazioni perché mancano requisiti come reddito, cittadinanza o residenza. Per attivare il ricorso è sufficiente collegarsi al sito INPS – sezione “Ricorso amministrativo invalidità civile” (necessarie naturalmente le credenziali PIN, SPID, CNS, CIE). In alternativa ci si può rivolgere ai patronati.
Il ricorso giurisdizionale è ammesso contro il giudizio della commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità, ed è attivabile entro sei mesi dalla notifica del verbale. Una volta superato il termine sarà possibile solo presentare ricorso amministrativo.
Tuttavia, prima di andare in giudizio, è necessario procedere all’accertamento tecnico preventivo, che ha lo scopo di verificare le condizioni sanitarie che l’interessato vorrebbe far valere davanti al giudice.
L’accertamento è affidato ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), assistito da un medico legale dell’INPS.
Terminato l’accertamento il giudice fissa un termine non superiore a trenta giorni affinché le parti possano contestare o meno le conclusioni del CTU.
In mancanza di contestazioni, il giudice omologa l’accertamento che non sarà più impugnabile né modificabile.
Al contrario, se una delle parti contesta l’accertamento, si apre il contenzioso giudiziario con il deposito del ricorso introduttivo.
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