Spese mediche con legge 104, detraibili integralmente nel 730/2020

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Spese mediche ammesse integralmente alla detrazione del 19% per persone disabili o  dal familiare del quale il disabile è a carico fiscalmente. Elenco completo e documenti da presentare.

È possibile detrarre le spese mediche sanitarie per l’acquisto di mezzi di ausilio, la detrazione spettante ai fini Irpef è del 19%. Si può portare in detrazione dall’imposta da pagare, la parte eccedente la franchigia di euro 129,11 delle spese sanitarie sostenute (per esempio: analisi cliniche, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La detrazione può essere fruita dal disabile o dal familiare del quale il disabile è a carico fiscalmente. Ci sono alcune spese che sono deducibili integralmente, esaminiamo nel dettaglio quali sono, in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

Spese mediche ammesse integralmente alla detrazione del 19%

Elenco delle spese ammesse alla detrazione:

trasporto in ambulanza del disabile
trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti
acquisto di arti artificiali per la deambulazione
acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. La detrazione del 19% su queste spese non è compatibile con altre agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia.

Adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (anche in questo caso c’è incompatibilità di entrambe le prestazioni)
acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992).

L’acquisto riguarda ad esempio: spese sostenute per di tablet, pc, fax, computer, telefono a viva voce, schermo digitale a tocco, tastiera espansa, telefoni per sordi, costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico
acquisto di cucine (in base a determinate caratteristiche per facilitare il controllo dell’ambiente da parte del disabile)
mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Spese mediche sanitarie con legge 104, detrazione nel modello 730

Alcune precisazioni
La detrazione del 19% per le spese sulle spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi informatici, tecnici e cucine, è fruibile solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio e l’handicap specifico.

Il collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione del medico specialista dell’Asl di appartenenza (Dm 14 marzo 1998 che permette di fruire anche dell’aliquota IVA agevolata).

Bicicletta elettrica a pedalata assistita
L’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se è inserita nell’elenco degli ausili, può essere riconosciuta l’agevolazione.

Il disabile deve presentare:

la certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti l’handicap;
la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Servizi di interpretariato
Anche i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (legge 381 del 26/5/1970) è prevista la detrazione del 19% sul costo sostenuto integralmente, purchè si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

La detrazione può essere fruita dal disabile o dal familiare del quale il disabile è a carico fiscalmente.

Spese mediche: documenti da presentare e conservare

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

In riferimento alla documentazione delle spese, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza).

In particolare: per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante. Il contribuente, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, può presentare un’autocertificazione.

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.

Per l’acquisto di farmaci, bisogna conservare lo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.

Video: Spese mediche disabili detraibili integralmente

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