Ibride ed elettriche con Iva al 4%

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Iva ridotta al 4% anche per le auto ibride ed elettriche acquistate da disabili e loro familiari. Nel decreto fiscale è stato aggiunto l’articolo 53-bis, che elimina l’anacronismo che escludeva elettriche e ibride. Esenzione anche sull’Ipt (Imposta erariale di trascrizione) e imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi prevista dall’articolo 8, comma 4, della legge 449/1997.

Così dal 25 dicembre l’Iva ridotta riguarda autovetture e autoveicoli per trasporti specifici di cilindrata fino a 2.000 se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Da chiarire se il limite di 150kW riguarda solo le auto elettriche (come parrebbe) o anche quelle ibride (per la presenza di un motore elettrico). Comunque, il beneficio vale anche per gli esemplari d’importazione parallela.

I beneficiari restano i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 3, legge 104/1992) che adattino i veicoli, non vedenti e sordomuti (punto 31, tabella A, parte II allegata al Dpr 633/1972), disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Resta l’Iva al 4% anche per i motoveicoli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o trasporti specifici), senza restrizioni su cilindrata o alimentazione.

L’agevolazione può essere fruita anche dal familiare del portatore di handicap che sostiene la spesa nell’interesse del disabile, se quest’ultimo è fiscalmente a carico del familiare.

L’Iva al 4% spetta una sola volta in un quadriennio a partire dalla data di acquisto, salvo demolizioni o furti.

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