Stipula atto notarile con persona sorda

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Quando si stipula un atto notarile (una compravendita, una donazione, la costituzione di una società, un testamento, ecc.), il notaio è tenuto a «dar lettura» del documento dinanzi a tutte le parti e – laddove richiesti dalla legge – ai testimoni. La lettura è indispensabile; in assenza di essa, difatti, l’atto è nullo [1].

Ma cosa succede se uno dei soggetti stipulanti non è in grado di sentire? Che senso ha leggere un atto a un sordo e quali sono le garanzie per quest’ultimo che, giustamente, prima di firmare vuol essere edotto del contenuto del documento? Anche questa ipotesi è regolata dalla legge notarile [2]. Sul punto è intervenuta peraltro una recente ordinanza della Cassazione [3] che ha definito alcune questioni pratiche in merito alla stipula di atto notarile con persona sorda. La Corte ha chiarito di che intensità deve essere l’intensità della sordità per dar luogo alle tutele apposite previste dalla legge.

Di tanto parleremo nel seguente articolo commentando la pronuncia dei giudici supremi.

Stipula rogito notarile dinanzi a un “non udente”: cosa fare?

L’articolo 56 della legge notarile stabilisce che, se una delle parti è interamente priva dell’udito, il notaio gli chiede di leggere l’atto ad alta voce e di ciò ne fa menzione nell’atto stesso. In buona sostanza, la lettura del rogito da parte del notaio è sostituita dalla lettura eseguita dallo stesso non udente, sicché quest’ultimo viene così messo a conoscenza del contenuto del documento.

Se il sordo non sa leggere, deve intervenire all’atto un interprete, la cui nomina deve essere richiesta in anticipo al Presidente del Tribunale. È competente il Tribunale del luogo della residenza dell’istante, o dove deve essere redatto il rogito notarile.

L’interprete è un soggetto pratico del linguaggio dei segni ed è quindi scelto tra persone abituate a trattare con i non udenti e che sappia farsi intendere da questi coi gesti.

L’interprete deve prestare giuramento e può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo. Egli deve sottoscrivere l’atto.

Livello di sordità per imporre la lettura dell’atto

La mancata lettura dell’atto da parte del sordo è causa di nullità del rogito.

Come visto, la legge fa riferimento solo ai caso in cui una delle parti è «interamente prima dell’udito», ma cosa si intende con tale locuzione? Chi è in grado di percepire i suoni ma, ciò nonostante, di non intenderne il significato può essere considerata “sorda” e perciò obbligata a leggere l’atto notarile? Secondo la Cassazione, in tema di stipula degli atti notarili, la lettura dell’atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, anche con l’uso di apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell’atto medesimo come manifestazione della sua volontà.

Ne consegue quindi che il sordo dotato di apparecchio acustico che gli consente di comprendere il senso delle altrui parole non deve leggere il rogito.

L’avverbio “interamente” utilizzato dal legislatore è funzionale all’esigenza che la grave sanzione della nullità dell’atto intende soddisfare: l’effettiva percezione del suono da parte del soggetto pur affetto da problemi di udito. Pertanto detto avverbio non deve essere considerato in modo restrittivo: la lettura dell’atto notarile può rendersi necessaria non solo in caso di sordità totale, ma anche quando il deficit uditivo sia talmente grave da impedire la percezione e la comprensione di quanto viene inserito nell’atto medesimo.

Nel caso di specie, il ricorrente era risultato solo parzialmente privo di udito, in una percentuale inferiore a quella richiesta per la condizione di sordomuto, secondo quanto asserito dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice (Ctu).

Stipula rogito notarile dinanzi a muto o sordomuto

Se una delle parti è un muto o sordomuto le garanzie sono ulteriori. Innanzitutto si provvede alla nomina dell’interprete con richiesta al tribunale, per come visto nel paragrafo precedente.

In secondo luogo il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l’atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà.

Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all’atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell’articolo precedente.

MODULO – FAC SIMILE

SENTENZA

 

note

[1] Art 58 legge notarile.

[2] Art. 56 e 57 legge notarile.

[3] Cass. ord. n. 24726/19 del 3.10.2019.

 

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